ApprofondimentiCrisi D'ImpresaLimiti del giudice delegato nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore del fallimento

7 Settembre 20170

Con una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione civile, Sez. I, 04 Marzo 2016, n. 4269. Est. Terrusi, cerca di risolvere l’annoso problema dei limiti che il giudice delegato può incontrare nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore che ha patrocinato la società fallita in un contenzioso giudiziario quando questo si sia concluso con una sentenza favorevole di condanna al pagamento delle spese legali in favore della società fallita. Segnatamente la menzionata pronuncia ha statuito che la liquidazione del compenso spettante al difensore effettuata dal giudice delegato ex art. 25 l.fall., può essere inferiore a quanto corrispondentemente disposto, in favore della curatela, con la sentenza conclusiva di quel giudizio, allorché la stessa non sia ancora passata in giudicato, ma, ove la sua definitiva decisione determini l’importo delle spese processuali dovute alla curatela medesima in misura superiore a quella liquidata al professionista in sede fallimentare, ricevendo “in parte qua” fruttuosa esecuzione, quest’ultimo può invocare tale decisione come titolo per ottenere l’eventuale maggior somma che gli compete per l’opera prestata e che, se incamerata dal cliente, ne determinerebbe un’ingiusta locupletazione.

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