ApprofondimentiDiritto BancarioAdeguati assetti e accesso al credito: cosa guarda oggi la banca e come prepararsi

29 Settembre 20260

Adeguati assetti e accesso al credito sono ormai due temi strettamente collegati. Quando un’impresa chiede un finanziamento, la banca non si limita più a guardare l’ultimo bilancio e le garanzie offerte. Vuole capire se l’azienda è organizzata per tenere sotto controllo i conti e rimborsare il debito nel tempo. Un’ordinanza della Corte di Cassazione del 2026 ha reso la questione ancora più attuale, sia per le banche sia per gli amministratori.

In questa guida spieghiamo in modo semplice cosa sono gli adeguati assetti, perché incidono sull’accesso al credito, cosa ha deciso la Cassazione e cosa può fare concretamente un’impresa per presentarsi in banca nel modo migliore.

Cosa sono gli adeguati assetti previsti dall’art. 2086 c.c.

Dal 16 marzo 2019 l’articolo 2086, secondo comma, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. La norma è stata introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019).

Gli assetti servono anzitutto a gestire bene l’impresa. Servono però anche a rilevare per tempo la crisi e la perdita della continuità aziendale, così da intervenire senza indugio. In termini pratici, hanno tre componenti:

  • Assetto organizzativo: chi fa cosa. Organigramma, deleghe, poteri di firma e flussi di informazione verso l’organo amministrativo.
  • Assetto amministrativo: le procedure. Budget, pianificazione finanziaria, gestione di incassi e pagamenti, controllo di gestione.
  • Assetto contabile: i numeri. Una contabilità tempestiva e attendibile, capace di produrre situazioni periodiche e non solo il bilancio annuale.

Secondo il Codice della crisi, gli assetti devono consentire di rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari. Devono inoltre permettere di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi.

L’obbligo riguarda tutte le società, comprese le piccole S.r.l. Non esiste un modello unico: gli assetti devono essere proporzionati alle dimensioni e all’attività. Anche l’imprenditore individuale deve comunque adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

Perché adeguati assetti e accesso al credito sono collegati

Dal 30 giugno 2021 le banche applicano gli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06). Queste regole chiedono una valutazione del merito creditizio rivolta al futuro. Conta soprattutto la capacità dell’impresa di rimborsare il debito con i flussi di cassa che produrrà.

Per fare questa valutazione la banca ha bisogno di dati affidabili e aggiornati. Li può ottenere solo se l’impresa ha assetti in grado di produrli. Ecco perché adeguati assetti e accesso al credito vanno di pari passo: un’impresa ben organizzata dimostra più facilmente di essere affidabile.

Quali documenti può chiedere la banca

Nella prassi, per istruire una richiesta di finanziamento, la banca può chiedere tra l’altro:

  • i bilanci degli ultimi due o tre esercizi e una situazione contabile provvisoria dell’anno in corso;
  • il dettaglio degli affidamenti con le altre banche (breve termine, medio-lungo termine, leasing);
  • lo scadenzario dei crediti verso clienti, con la loro anzianità;
  • il business plan e le proiezioni finanziarie, compreso il budget di cassa;
  • la situazione dei debiti fiscali e contributivi;
  • informazioni sui contenziosi in corso e sulle garanzie offerte;
  • la struttura proprietaria della società, anche ai fini antiriciclaggio.

Un’impresa priva di un budget di tesoreria o di un piano aggiornato fa fatica a rispondere. Il risultato può essere un rifiuto, un importo più basso o condizioni più onerose.

Gli indicatori più osservati

Tra gli indicatori che la banca esamina con più attenzione c’è il DSCR (Debt Service Coverage Ratio). Misura se i flussi di cassa previsti bastano a pagare le rate del debito. Nella prassi bancaria un valore pari o superiore a 1,1 è in genere considerato adeguato. Contano anche il rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA, l’andamento del fatturato e la leva finanziaria.

La Cassazione n. 7134/2026: quando il finanziamento diventa un rischio per la banca

Con un’ordinanza del 25 marzo 2026 (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7134/2026) la Corte di Cassazione si è occupata di due finanziamenti concessi nel 2020 a una società, con garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI. Uno dei due serviva anche a sostituire un debito non garantito che la società aveva già verso la stessa banca.

Già al momento dell’erogazione i conti della società mostravano squilibri evidenti: i debiti erano molte volte superiori al patrimonio netto. La società è poi fallita. Il curatore ha escluso il credito della banca dallo stato passivo, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione della banca e la Cassazione ha confermato la decisione.

La Corte ha ritenuto nulli i contratti di finanziamento perché contrari al buon costume inteso in senso “economico”. Finanziare un’impresa già decotta, permettendole di ritardare il fallimento e di aumentare i debiti, viola le regole di correttezza del mercato. La conseguenza è pesante: la banca non può nemmeno chiedere la restituzione delle somme erogate (art. 2035 c.c.).

L’orientamento, però, non è ancora univoco. In un’altra pronuncia dello stesso anno (n. 19276/2026) la Cassazione ha escluso la nullità del finanziamento. Ha riconosciuto soltanto la possibile responsabilità della banca, quando l’erogazione abbia aggravato il dissesto.

Cosa cambia per le imprese

L’ordinanza non si pronuncia sugli adeguati assetti dell’impresa: riguarda la condotta della banca che concede il credito. Il messaggio, però, è chiaro: la banca deve valutare con molta attenzione chi finanzia. È quindi ragionevole attendersi istruttorie più rigorose e richieste di documentazione più dettagliate. Per questo molti commentatori considerano ormai gli adeguati assetti un requisito concreto per l’accesso al credito, e non un semplice adempimento formale.

I segnali di allarme da tenere sotto controllo

Il Codice della crisi (art. 3, comma 4) indica alcuni segnali che gli assetti devono consentire di intercettare. Sono dati che emergono, direttamente o indirettamente, anche nella valutazione della banca:

  1. debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, pari a oltre la metà del monte stipendi mensile;
  2. debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, superiori a quelli non ancora scaduti;
  3. esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni, o oltre il limite dell’affidamento da almeno 60 giorni, se pari complessivamente ad almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  4. debiti verso i creditori pubblici qualificati (tra cui Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) oltre le soglie di legge.

C’è poi un aspetto spesso sottovalutato. Quando la banca comunica al cliente una variazione, una revisione o la revoca di un affidamento, deve informare anche gli organi di controllo della società, se esistenti (art. 25-decies del Codice della crisi). Una riduzione del fido, quindi, non resta un fatto privato tra impresa e banca: arriva sul tavolo del collegio sindacale o del sindaco unico.

Cosa rischiano l’impresa e gli amministratori

  • Meno credito e più caro: senza adeguati assetti l’accesso al credito diventa più difficile. Ottenere nuovi finanziamenti o rinnovare gli affidamenti è più complicato e le condizioni possono peggiorare.
  • Responsabilità degli amministratori: l’istituzione degli assetti spetta agli amministratori. Se gli assetti mancano o sono inadeguati, gli amministratori possono risponderne verso la società e, nei casi previsti dalla legge, verso i creditori sociali.
  • Attenzione alle autocertificazioni: alcune banche chiedono di dichiarare per iscritto di avere assetti adeguati. Fornire consapevolmente alla banca dati falsi sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell’impresa per ottenere credito è reato (mendacio bancario, art. 137, comma 1-bis, del Testo unico bancario).
  • Crisi scoperta troppo tardi: senza strumenti di monitoraggio i segnali di difficoltà emergono quando le soluzioni disponibili sono ormai poche.

Adeguati assetti e accesso al credito: la checklist per prepararsi

Ecco le verifiche pratiche da fare prima di presentarsi in banca:

  1. Mettere per iscritto organigramma, deleghe e poteri di firma, e aggiornarli quando cambiano.
  2. Tenere la contabilità aggiornata e produrre almeno una situazione economica e patrimoniale trimestrale.
  3. Predisporre un budget annuale e un budget di tesoreria a dodici mesi, da aggiornare periodicamente.
  4. Calcolare e monitorare il DSCR e gli altri indicatori principali.
  5. Tenere uno scadenzario di crediti e debiti (dipendenti, fornitori, fisco, enti previdenziali, banche), con controlli sulle soglie di allarme.
  6. Controllare periodicamente la propria posizione in Centrale dei Rischi, richiedendola alla Banca d’Italia.
  7. Avere pronto un dossier per la banca: bilanci, situazione provvisoria, piano, previsioni di cassa, elenco degli affidamenti.
  8. Verbalizzare le verifiche sugli assetti e le decisioni prese dall’organo amministrativo.
  9. Prima di firmare dichiarazioni sugli assetti richieste dalla banca, verificare con i propri consulenti che corrispondano alla realtà.

Il lavoro dà i risultati migliori quando è svolto insieme dal commercialista, che cura numeri e pianificazione, e dal legale, che verifica l’impianto organizzativo, i documenti societari e i contratti con la banca.

Domande frequenti su adeguati assetti e accesso al credito

Gli adeguati assetti sono obbligatori anche per le piccole S.r.l.?

Sì. L’art. 2086 c.c. si applica a tutte le società, indipendentemente dalle dimensioni. Cambia solo il livello di complessità: per una piccola impresa possono bastare strumenti semplici, purché effettivi e aggiornati.

Chi deve istituire gli adeguati assetti?

Gli amministratori. Il codice civile riserva loro in via esclusiva l’istituzione degli assetti. Il collegio sindacale o il sindaco unico, se presenti, vigilano sulla loro adeguatezza.

La mancanza di adeguati assetti può impedire l’accesso al credito?

La banca decide autonomamente se concedere credito, valutando il merito creditizio. Se l’impresa non riesce a fornire dati affidabili e previsioni credibili, la banca non può verificare la capacità di rimborso. In pratica, senza adeguati assetti l’accesso al credito diventa più difficile o più costoso.

L’ordinanza n. 7134/2026 riguarda solo le banche?

Riguarda in primo luogo la banca che ha concesso il finanziamento. Gli effetti, però, ricadono anche sulle imprese, che devono aspettarsi controlli più approfonditi. Chi ha assetti adeguati parte avvantaggiato.

Come può aiutarti lo Studio Legale Riccardi

Lo Studio Legale Riccardi assiste imprese e amministratori in materia di diritto bancario, crisi d’impresa e diritto societario. Possiamo aiutarti a:

  • verificare, insieme al tuo commercialista, se gli assetti della società sono adeguati;
  • preparare la documentazione da presentare in banca e rivedere le dichiarazioni richieste;
  • esaminare contratti di finanziamento e garanzie, comprese le fideiussioni prestate dai soci;
  • gestire i rapporti con la banca in caso di riduzione o revoca degli affidamenti.

Contattaci per un check-up su adeguati assetti e accesso al credito della tua impresa.

Articolo aggiornato al 29 settembre 2026. Il contenuto ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

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