Alle Sezioni Unite la questione della legittimazione dell’azione surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso
Il tema controverso dell’ammissibilità dell’azione di riduzione spiegata in via surrogatoria dal creditore del legittimario pretermesso è approdato alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione all’esito di ordinanza n.23/2025 pronunciata dalla Quarta Sezione Civile.
Il nodo centrale riguarda la possibilità del creditore di sostituirsi al debitore per reintegrare la quota di legittima ed evitare un pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.
Sull’argomento si scontrano la tesi dell’inammissibilità secondo la quale l’azione di riduzione ha natura strettamente personale e richiede la qualifica di erede. Poiché l’azione di riduzione comporta l’acquisto della qualità di erede con la conseguente (e potenzialmente illimitata) responsabilità per i debiti del defunto, il creditore non può sostituirsi al legittimario, trattandosi di scelte rimesse alla libertà personale e morale del debitore.
A fronte di questa tesi v’è quella dell’ammissibilità (fondata su una lettura in negativo dell’art. 557 c.c.) che riconosce ai creditori la legittimazione ad agire in surrogatoria (art. 2900 c.c.) per tutelare la garanzia patrimoniale, qualora il legittimario, come nel caso di specie, ometta di esercitare l’azione.