Nullità dei contratti con la PA per mancanza di forma scritta e azione di ingiustificato arricchimento
Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 11513 del 28 aprile 2026, intervengono sul tema dell’arricchimento senza causa nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione stabilendo che la nullità del contratto per mancata osservanza della forma scritta ad substantiam non impedisce, di regola, l’azione di arricchimento ingiustificato.
Tale azione resta invece esclusa solo nei casi in cui la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della causa, in contrasto con l’ordine pubblico o in presenza di frode alla legge.
Oltretutto la Cassazione ribadisce il principio di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c. rispetto alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ritenendo ammissibile la prima (l’azione di ingiustificato arricchimento) solo quando quest’ultima non sia esperibile per mancanza originaria dei suoi presupposti.