ApprofondimentiDiritto BancarioContenzioso bancario e distribuzione dell’onere probatorio

23 Novembre 20200

Gli aspetti inerenti alla distribuzione degli oneri probatori è di perdurante interesse per gli operatori del diritto bancario.

Il punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.

Tale principio, costituendo l’architrave dell’intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene.

La giurisprudenza di legittimità, con la nota sentenza Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, ha chiarito in che modo debba essere ripartito tale onere probatorio nel contenzioso bancario stabilendo che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).

Nelle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari qualora ad agire in giudizio sia la Banca, grava su quest’ultima l’onere di produrre in giudizio il contratto, unitamente alla documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari) dall’inizio del rapporto, con la conseguenza che la ricostruzione dell’andamento del rapporto – sulla base del contratto prodotto in atti dalla banca – deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente; nel caso in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero (così Cass. n. 9695/2011, Cass. n. 1842/2011, Cass. n. 23974/2010).

Qualora, invece, sia il correntista ad agire in ripetizione o comunque per l’accertamento del dovuto, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere – sulla base del contratto prodotto in atti da quest’ultimo – va circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto (senza potere muovere dal saldo zero nel caso in cui ci sia un primo estratto conto a debito per il cliente).

Da ciò ne consegue che se è il correntista ad agire in giudizio contro la Banca, questi ha l’onere, innanzitutto, di produrre il contratto, diversamente, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere rigettata (ex multis Cass. n.9201/2015; Tribunale Bari, 1.3.2016; Trib. Vicenza 28.1.2016; Trib. Cagliari 16.6.2015; App. Milano 6.12.2012, Trib. Nocera Inferiore 29.1.2013; Trib. Bari, sez. dist. Monopoli, 17.11.2011; Trib. Roma 1.4.2010; Trib. Bari 2.12.2008; di recente, Trib. Benevento 5.7.2017).

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