ApprofondimentiDiritto CommercialeLa responsabilità del liquidatore per violazione della par condicio creditorum

7 Agosto 20200
Con un’interessante pronuncia della Terza Sezione della Cassazione civile (decisione del 15/01/2020, n. 521), che riforma una decisione della Corte d’Appello di Roma, viene individuata la responsabilità del liquidatore che violi la par condicio creditorum.
Ovverosia, nel caso in cui il creditore di società di capitali cancellata agisca nei confronti del liquidatore per il mancato pagamento del suo credito privilegiato, sta al creditore dimostrare che il suo credito era esistente, liquido ed esigibile e il danno subito, determinato dall’inadempimento del liquidatore all’obbligo di considerarne il grado di priorità rispetto ad altri crediti andati soddisfatti nel corso della liquidazione.
Viceversa sta al liquidatore provare di avere adempiuto all’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e all’obbligo di pagarli nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza pretermissione dei crediti all’epoca coesistenti.
Chiariscono i giudici di legittimità che sussiste la responsabilità personale illimitata (extracontrattuale) dell’ex liquidatore nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti qualora, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il terzo leso nei propri diritti creditori verso la società estinta dimostri in giudizio la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile al tempo della liquidazione, il danno subìto per effetto del comportamento doloso/colposo dell’ex liquidatore che abbia omesso di effettuare una completa ricognizione dei crediti/debiti sociali esistenti al tempo della liquidazione, con conseguente omessa considerazione del credito che è stato pretermesso e/o nell’aver violato il principio della par condicio creditorum senza tenere in dovuto conto le legittime cause di prelazione, oppure effettuando pagamenti preferenziali, nonché il nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento doloso/colposo dell’ex liquidatore nei termini appena indicati.
L’ex liquidatore chiamato in causa potrà fornire la prova liberatoria dimostrando che l’insussistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di massa attiva utile a soddisfare il creditore che lamenta la lesione del proprio diritto, non è dipesa da propri comportamenti omissivi/commissivi che abbiano cagionato la lesione della par condicio creditorum e/o pagamenti preferenziali e/o una incompleta ricognizione dei debiti/crediti sociali, di talchè, in questi casi, non potrà essere ritenuto personalmente responsabile verso il creditore sociale insoddisfatto.

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