ApprofondimentiDiritto BancarioLe Sezioni Unite sulla prescrizione: un’occasione persa per una risposta conclusiva

22 Giugno 20190

La Sentenza n. 15895/2019 della Cassazione Civile a Sezioni Unite fornisce una risposta incompleta sulla prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito in conto corrente bancario

Come annunciato in un precedente articolo apparso su questo sito, le Sezioni Unite della Cassazione Civile si sono recentemente pronunciate con la Sentenza n. 15895/2019 sull’istituto della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito in conto corrente bancario. Pur rispettando pedissequamente i confini del quesito interpretativo posto dall’ordinanza interlocutoria n. 27680/2018, la sensazione diffusa tra gli operatori del settore è quella di un’occasione persa.

Le Sezioni Unite, infatti, con la Sentenza n. 15895/2019 hanno fornito ampia ed esaustiva articolata risposta sui requisiti di ammissibilità, in punto di allegazione, dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito convenuto nelle azioni di ripetizione dell’indebito, mentre nulla hanno chiarito, sotto il profilo probatorio, in merito alla distribuzione del relativo onere tra le parti.

In punto di allegazione, è noto che la giurisprudenza di legittimità aveva espresso due orientamenti difformi: il primo, più rigoroso ed oneroso per gli istituti di credito, che riteneva necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione, l’indicazione analitica delle singole rimesse asserite come solutorie (Cass. Civ. n. 4518/2014; Cass. Civ. n. 20933/2017; Cass. Civ. n. 28819/2017; Cass. Civ. n. 17998/2018; Cass. Civ. n. 18479/2018; Cass. Civ. n. 33320/2018); il secondo, meno rigoroso e favorevole per il ceto bancario, che riteneva sufficiente allegare, nei termini processuali di rito, la mera inerzia del titolare del diritto (Cass. Civ. n. 2308/2017; Cass. Civ. n. 18581/2017; Cass. Civ. n. 4372/2018; Cass. Civ. n. 5571/2018; Cass. Civ. n. 18144/2018; Cass. Civ. n. 30885/2018; Cass. Civ. n. 2660/2019).

La Sentenza n. 15895/2019 offre una soluzione definitiva al problema dell’onere di allegazione, sposando la seconda corrente ermeneutica, definitivamente dichiarando che “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie”.

Le argomentazioni poste a fondamento della decisione traggono spunto da altra pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione civile, ovverosia la Sentenza n. 10995/2002, secondo cui il “fatto principale” che la parte eccipiente (istituto di credito) è tenuto ad allegare è soltanto l’inerzia del titolare del diritto, poiché la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura coma una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge che, come noto, appartiene esclusivamente al Giudice secondo il principio iura novit curia.

Nondimeno, la Sentenza in commento sottolinea la simmetria tra l’onere di allegazione dell’eccezione di prescrizione e quello richiesto alla parte ai fini della validità della domanda di ripetizione: il correntista potrà limitarsi a indicare l’esistenza di versamenti indebiti e a chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare.

Il punto che suscita, invece, maggiori perplessità è il successivo passaggio argomentativo della Sentenza n. 15895/2019 relativo all’onere probatorio: “resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”.

A prescindere dai dubbi sui confini della consulenza tecnica percipiente, alla luce del principio dispositivo della prova, le Sezioni Unite non chiariscono l’aspetto decisivo e, nel contenzioso quotidiano, più controverso e dibattuto: la distribuzione dell’onere probatorio. In particolare, nelle frequenti ipotesi in cui il materiale probatorio acquisito agli atti non permetta al consulente tecnico, pur dotato di poteri percipienti, di identificare con certezza l’esistenza o meno di aperture di credito che consentano di qualificare come solutorie o ripristinatorie le rimesse attive confluite sul conto corrente, non è chiarito quali siano le conseguenze giuridiche, ovverosia se le rimesse attive vadano considerate tutte solutorie o ripristinatorie.

Dalla lettura sistematica dell’intera Sentenza n. 15895/2019 può apparire ragionevole sostenere che la mancata prova, anche all’esito di CTU percipiente, dell’esistenza o meno di aperture di credito conduca al rigetto dell’eccezione di prescrizione e alla conseguente qualificazione come ripristinatorie delle rimesse attive, ma è certo che la questione ritornerà presto all’attenzione del Giudice di legittimità che, questa volta, ha perduto l’occasione di fornire una risposta complessiva ad una delle questioni più rilevanti e dibattute nei Tribunali italiani.

Di seguito il testo integrale della Sentenza n. 15895/2019 della Cassazione Civile a Sezioni Unite.

avv. Edgardo Riccardi

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