ApprofondimentiDiritto BancarioL’eccezione di prescrizione in conto corrente rimessa alle sezioni unite della Cassazione

11 Gennaio 20190

L’onere di allegazione e di prova dell’eccezione di prescrizione delle rimesse in conto corrente bancario: il contrasto tra orientamenti delle sezioni semplici della Cassazione rimesso alla decisione delle sezioni unite

Come ampiamente previsto dagli operatori del diritto bancario, la delicata questione processuale degli oneri di allegazione e di prova relativi all’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione sollevata dagli istituti di credito convenuti in ripetizione per illegittimi addebiti in conto corrente è stata, alla fine, rimessa alle sezioni unite.

La celebre Sentenza della Cassazione civile a sezioni unite n. 24418/2010 ha stabilito, in punto di diritto sostanziale, che la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell’illegittimo addebito in conto corrente è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente, nell’ipotesi in cui i successivi versamenti abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto; viceversa, nell’ipotesi in cui i successivi versamenti abbiano rivestito funzione solutoria, dalla data di annotazione di questi ultimi.

La citata pronuncia, non avendo fornito indicazioni di natura processuale, ha generato un contrasto in seno alle sezioni semplici.

Un primo orientamento, inaugurato da Cassazione civile n. 4518/2014, ha ritenuto presunta la natura ripristinatoria delle rimesse attive in conto corrente, con conseguente onere, per l’istituto di credito eccipiente la prescrizione, di allegare le singole rimesse ritenute solutorie e di provare l’esistenza (ovvero l’inesistenza) di linee di credito al fine di qualificare le rimesse attive come solutorie e non ripristinatorie.

Un secondo orientamento, inaugurato recentemente da Cassazione civile n. 4372/2018, ha sostenuto, viceversa, che non compete alla banca né di allegare le singole rimesse asserite come solutorie né di provare l’esistenza (o l’inesistenza) di linee di credito al fine di individuare la natura solutoria o ripristinatoria, essendo sufficiente, ai fini dell’ammissibilità e della fondatezza dell’eccepita prescrizione del diritto alla ripetizione, allegare esclusivamente il decorso del termine decennale di prescrizione.

Com’era auspicabile, la questione, di significativa ricaduta pratica nel quotidiano contenzioso che contrappone correntisti e banche, è stata rimessa, con ordinanza n. 27680/2018, alla decisione delle sezioni unite della Cassazione civile affinché venga, si auspica in tempi rapidi, ricomposto l’attuale contrasto.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza n. 27680/2018.

avv. Edgardo Riccardi

 

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