Crisi D'ImpresaLa persona fisica che svolge, per conto di una persona giuridica, l’attività di amministratore di s.r.l. è soggetta alla disciplina di cui all’art. 2476 c.c.

18 Gennaio 20170

Il Tribunale di Milano – sezione imprese fissa un principio rilevante in materia di responsabilità amministrativa dell’organo gestorio.

La recente Sentenza n. 3545/2017 del Tribunale di Milano – sezione imprese, dopo aver riconosciuto piena legittimità alla clausola statutaria che attribuisce ad una persona giuridica la funzione di amministratore di s.r.l., riconosce in capo alla persona fisica delegata allo svolgimento materiale di tale attività le medesime responsabilità incombenti sull’organo gestorio ai sensi dell’articolo 2476 c.c.. In particolare, la persona fisica delegata all’amministrazione assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

La persona fisica assume a suo carico una responsabilità contrattuale essendo anche tale soggetto, in virtù del sottostante negozio di preposizione (qualificabile come mandato) stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest’ultima

 

Avv. Alfredo Riccardi

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