Diritto CommercialeRisarcimento del danno morale alla società a responsabilità limitata per una affrettata segnalazione di insolvenza dell’impresa alla Centrale dei Rischi

11 Novembre 20160

Questo mese si segnala la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 15609 del 09/07/2014) con la quale i Giudici di legittimità hanno ritenuto che in caso di illegittima segnalazione di insolvenza di una società a responsabilità limitata alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia debba essere riconosciuto all’impresa sia il danno non patrimoniale (alla persona, anche giuridica) sia quello patrimoniale quale conseguenza del peggioramento dell’affidabilità commerciale dell’imprenditore.

Secondo gli ermellini la segnalazione alla vigilanza di Bankitalia è da ritenersi illegittima se basata soltanto su un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell’inadempimento.

Nella decisione in esame si legge testualmente, ricordando precedenti sul tema, che “anche nei confronti dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione (così Cass. 1° ottobre 2013, n. 22396; 12 dicembre 2008, n.29185; 4 giugno 2007, n. 12929). Entrambi tali danni, inoltre, possono essere liquidati in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 2 settembre 2008, n. 22061)”.

Gli stessi Ermellini, citando precedenti e consolidati orientamenti sul tema, hanno precisato che: a) “ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave difficoltà economica” (Cass., 10 ottobre 2013, n.23093 e 12 ottobre 2007, n.21428); b) la segnalazione di una posizione a sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958)”.

Pertanto, qualora non ricorrano i presupposti per una segnalazione alla Banca d’Italia, Centrale dei Rischi, l’istituto è tenuto al risarcimento del danno che non deve contemplare solo il danno all’immagine per l’azienda, bensì anche quello morale del cliente che si vede ridurre gli affidamenti a causa della (non meritata) “immagine di cattivo pagatore”.

Avv. Angelo Di Gaeta

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