Crisi D'ImpresaConcordato fallimentare – Pagamento dilazionato dei creditori aventi diritto di prelazione – Ammissione al voto senza necessità della relazione del professionista

11 Novembre 20160

La prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima Sentenza n.22045 del 31/10/2016, ha chiarito che nel concordato fallimentare, ove venga previsto il pagamento integrale, ma dilazionato, dei creditori privilegiati, sia pure con riconoscimento degli interessi legali, questi andranno ammessi al voto in misura percentuale all’entità del sacrificio subito, senza che, sotto altro profilo, sia necessaria la relazione del professionista di cui all’art. 124, comma 3° L.F..

La pronuncia in questione è particolarmente interessante poiché afferma che il pagamento integrale ai creditori privilegiati che preveda una dilazione equivale a soddisfazione “non integrale” degli stessi in ragione del ritardo sofferto.

Il dictum, certamente interessante per quanto affermato, lascia comunque aperto il campo a numerosi interrogativi. Segnatamente non viene precisato in che misura e per quale entità il creditore privilegiato “soddisfatto integralmente con dilazione” debba essere chiamato ad esprimere il proprio voto. L’avere semplicemente detto che il creditore privilegiato voterà “in misura percentuale all’entità della perdita subita” non chiarisce, sotto un profilo squisitamente pratico, se questi debba essere chiamato a votare per la misura dei soli interessi compensativi concessi sulla dilazione, ovvero per l’intera parte di credito dilazionato, ovvero per quella parte di credito dilazionato maggiorata degli interessi compensativi.

Certamente una maggiore chiarezza espositiva avrebbe senz’altro risolto i numerosi dubbi interpretativi a cui si presta la decisione segnalata.

avv. Alfredo Riccardi

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