Diritto BancarioLa commissione di massimo scoperto fino a gennaio 2010 non concorre a determinare il superamento del tasso soglia – Affermata anche la legittimità della stessa sotto il profilo della mancanza di causa

18 Luglio 20160

La Cassazione civile, Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965, Pres. Nappi, Est. Ferro, ha statuito che la commissione di massimo scoperto fino al 31 dicembre 2009 non deve computarsi ai fini del superamento del tasso soglia così come determinato trimestralmente con decreti ministeriali emessi in attuazione della L. n.108/96, posto che i citati decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1° gennaio 2010.

La citata sentenza è altresì innovativa in quanto, sia pure incidenter tantum, ha sancito definitivamente la legittimità della commissione di massimo scoperto sottraendola alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.

avv. Edgardo Riccardi

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