Diritto BancarioIn ipotesi di appropriazione indebita del promotore la banca non può addebitare al cliente la disattenzione o l’inesperienza di questi per aver eseguito versamenti con denaro contante o altri strumenti di pagamento che abbiano favorito l’appropriazione indebita

11 Febbraio 20150

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n.10645 del 15.05.2014 torna ad affermare che in tema di appropriazione indebita da parte del promotore finanziario, la banca non può addebitare al cliente la disattenzione o l’inesperienza del medesimo per aver eseguito versamenti con denaro contante o altri strumenti di pagamento che abbiano consentito al promotore l’indebita appropriazione.

La regola, secondo cui il promotore finanziario può ricevere dal cliente soltanto pagamenti con gli strumenti indicati in appositi regolamenti Consob, è stata posta con l’obiettivo di individuare un obbligo di comportamento in capo al promotore e, soprattutto, al fine di tutelare gli interessi del risparmiatore. La banca intermediaria, pertanto, non può avvalersi della disattenzione o dell’inesperienza del cliente – che compia versamenti con denaro contante o altri strumenti di pagamento che abbiano poi consentito al promotore un’indebita appropriazione – per diminuire il proprio grado di responsabilità e per richiamare le regole dell’art. 1227 c.c..

avv. Edgardo Riccardi

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