Aggiornato al 3 novembre 2026
Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la seconda parte dei suoi chiarimenti sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). Questa volta il tema è il sovraindebitamento. Si tratta delle procedure per famiglie, consumatori, professionisti e piccole imprese che non riescono più a pagare i propri debiti, compresi i debiti fiscali.
La circolare spiega come si comporteranno gli uffici del Fisco quando sono creditori in queste procedure: come votano, cosa contestano, quando accettano un taglio del debito e che fine fanno le imposte non pagate dopo l’esdebitazione.
È il seguito della circolare 5/E del 16 luglio 2026, dedicata alla composizione negoziata e agli altri nuovi istituti. L’abbiamo commentata nel nostro articolo sulla prima parte dei chiarimenti del Fisco.
La guida del Fisco al Codice della crisi, in quattro parti
- Parte I – circolare 5/E/2026: composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e gruppi di imprese. Leggi il nostro commento
- Parte II – circolare 9/E/2026: sovraindebitamento ed esdebitazione (questo articolo)
- Parte III – accordi di ristrutturazione e concordato preventivo (in arrivo)
- Parte IV – liquidazione giudiziale e istituti residuali (in arrivo)
In sintesi: cosa chiarisce la circolare 9/E
- Le procedure di sovraindebitamento permettono di ridurre o dilazionare anche i debiti con l’Agenzia delle Entrate.
- Il piano del consumatore è riservato a chi ha solo debiti personali; con debiti “misti”, anche legati a un’attività chiusa, si passa al concordato minore.
- Il piano può durare anche più di 5 o 7 anni, se conviene ai creditori rispetto alla liquidazione.
- Nel concordato minore non serve la transazione fiscale, ma il Fisco deve ricevere almeno quanto otterrebbe da una liquidazione.
- Se l’Agenzia non vota nei termini, il silenzio vale come sì; il suo “no” può essere superato dal giudice (cram down fiscale).
- Avere soprattutto debiti fiscali non basta per negare l’accesso alle procedure o l’esdebitazione: servono condotte concrete scorrette.
- L’esdebitazione libera anche dalle imposte non pagate e dalle sanzioni accessorie, ma non libera fideiussori e coobbligati.
Sovraindebitamento e debiti fiscali: a chi si rivolge la circolare 9/E
Le procedure di sovraindebitamento sono riservate a chi non può accedere alla liquidazione giudiziale, cioè al vecchio fallimento. In pratica riguardano:
- i consumatori;
- i professionisti;
- gli imprenditori minori e gli imprenditori agricoli;
- le start-up innovative;
- gli altri debitori non soggetti a liquidazione giudiziale.
In tutte le procedure ha un ruolo centrale l’Organismo di composizione della crisi (OCC). L’OCC assiste il debitore, verifica i dati e svolge i compiti che nelle procedure maggiori spettano al commissario e al liquidatore. La circolare chiarisce inoltre alcune regole comuni:
- la nomina di un attestatore è facoltativa: se manca, la domanda non è per questo inammissibile, anche se nei casi più complessi resta utile;
- non è possibile presentare una domanda “in bianco” per prenotare la procedura: la proposta va depositata completa;
- l’OCC può consultare l’Anagrafe tributaria, le Centrali dei rischi e le altre banche dati per ricostruire la situazione del debitore;
- entro 7 giorni dall’incarico l’OCC avvisa l’ufficio fiscale e l’Agente della riscossione. Questi, entro 15 giorni, comunicano i debiti tributari e gli accertamenti in corso.
Le procedure familiari
I componenti di una stessa famiglia possono presentare un’unica domanda se convivono o se i debiti hanno un’origine comune. I patrimoni e i debiti di ciascuno, però, restano distinti. Inoltre, se anche uno solo dei familiari non è un consumatore, la ristrutturazione congiunta come consumatori non è possibile.
Le procedure di sovraindebitamento in breve
| Procedura | Per chi | Voto dei creditori | Cosa può fare il Fisco |
|---|---|---|---|
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Persone fisiche con soli debiti personali o familiari | No | Contestare la convenienza del piano; deve ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione |
| Concordato minore | Professionisti, piccole imprese, imprenditori agricoli, start-up innovative | Sì, a maggioranza; il silenzio vale come sì | Votare tramite la Direzione provinciale; il suo “no” può essere superato dal giudice |
| Liquidazione controllata | Tutti i sovraindebitati, consumatore compreso | No | Insinuarsi al passivo; chiederne l’apertura se il debitore è insolvente con almeno 50.000 euro di debiti scaduti |
| Esdebitazione | Il debitore meritevole al termine della procedura (per l’incapiente: solo persone fisiche) | No | Reclamare contro il decreto, ma solo con elementi oggettivi e documentati |
Ristrutturazione dei debiti del consumatore: cosa cambia con il Fisco
È la procedura per chi ha contratto debiti solo per esigenze personali o familiari. L’Agenzia adotta una nozione oggettiva di consumatore: conta la natura del debito nel momento in cui è sorto, non la condizione attuale del debitore. Di conseguenza:
- chi ha debiti misti, in parte personali e in parte legati a un’attività d’impresa o professionale (anche cessata), deve usare il concordato minore;
- il fideiussore è consumatore se ha prestato la garanzia per scopi estranei alla propria attività;
- il socio illimitatamente responsabile di una società di persone può usare la procedura solo per i debiti privati.
Niente voto dei creditori, ma controllo sulla convenienza
Nel piano del consumatore i creditori non votano. Il piano può prevedere pagamenti parziali e differenziati. I creditori privilegiati, come spesso è il Fisco, devono però ricevere almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice può comunque omologare il piano quando quel creditore riceve almeno quanto avrebbe dalla liquidazione controllata.
Piani anche oltre 5 o 7 anni
Richiamando la Cassazione (n. 11676/2026), l’Agenzia ammette piani di lunga durata, anche oltre i classici 5 o 7 anni. La moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati, infatti, sospende solo l’esigibilità del credito. Non fissa, cioè, un limite massimo alla durata del piano.
Tuttavia gli uffici verificheranno che una durata lunga sia davvero più conveniente della liquidazione. Controlleranno anche che sul debito erariale privilegiato siano conteggiati gli interessi legali maturati durante la moratoria.
Chi non può accedere
La procedura è preclusa a chi ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È preclusa anche a chi ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte. La semplice sproporzione tra debiti e reddito, invece, non è di per sé un ostacolo.
Concordato minore e debiti con l’Agenzia delle Entrate
Il concordato minore è lo strumento per professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e start-up innovative: in sostanza, per tutti i sovraindebitati tranne il consumatore. Secondo l’Agenzia vi possono accedere anche i professionisti che superano le soglie dimensionali dell’impresa minore.
Può servire a proseguire l’attività (concordato in continuità) oppure a liquidare il patrimonio. In questo secondo caso, però, occorrono risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile quanto destinato ai creditori.
Attenzione: recependo la Cassazione n. 20141/2026, l’Agenzia esclude dal concordato minore l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. L’esclusione vale anche per la ditta individuale e anche se la proposta è solo liquidatoria.
Niente transazione fiscale, ma un trattamento non peggiore
Sulla scia della Cassazione n. 14555/2026, la circolare chiarisce che nel concordato minore non occorre presentare una vera e propria transazione fiscale (art. 88 del Codice). Inoltre la Direzione provinciale vota senza il parere preventivo della Direzione regionale. Gli adempimenti, quindi, si semplificano.
Restano però le regole di sostanza: la proposta deve garantire al Fisco un trattamento non inferiore a quello che otterrebbe dalla liquidazione controllata. Se l’attivo non basta, i crediti erariali possono essere pagati solo in parte e la quota rimasta scoperta diventa chirografaria.
Il voto del Fisco: il silenzio vale come sì
Il concordato minore è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il voto sui tributi spetta alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, mentre l’Agente della riscossione vota solo sui propri oneri. Poiché il silenzio equivale a consenso, gli uffici dovranno esprimersi sempre entro i termini e motivare l’eventuale voto contrario.
Cram down fiscale e rischio di abuso
A volte il voto del Fisco è decisivo per raggiungere la maggioranza. In questo caso il tribunale può omologare il concordato anche senza il suo consenso, purché la proposta sia più conveniente della liquidazione controllata. È il cosiddetto cram down fiscale.
L’Agenzia avverte, però, che questo meccanismo non permette di superare qualsiasi dissenso. Quando il debito è quasi tutto verso l’Erario, gli uffici valuteranno se il concordato sia usato in modo abusivo. La sola prevalenza dei debiti fiscali non basta: servono indizi concreti, come imposte non versate pur avendo le risorse o pagamenti preferenziali a fornitori, banche o altri creditori privati. Condotte simili possono essere considerate atti in frode e rendere inammissibile la domanda.
Infine, dopo l’omologazione, la revoca del concordato può essere chiesta anche dall’OCC, ma solo per inadempimenti di non scarsa importanza.
Liquidazione controllata: quando il patrimonio va venduto
La liquidazione controllata è la procedura con cui si vende il patrimonio del sovraindebitato, consumatore compreso, per pagare i creditori. Può chiederla:
- il debitore: se è una persona fisica, l’OCC deve attestare che esiste un attivo da distribuire, anche ricavabile da azioni giudiziarie;
- un creditore, compreso il Fisco: il debitore deve essere insolvente e avere debiti scaduti e non pagati per almeno 50.000 euro.
Alcuni beni restano fuori dalla liquidazione. Tra questi ci sono i beni impignorabili e quanto serve al mantenimento della famiglia, nei limiti fissati dal giudice. Sono esclusi anche i beni in fondo patrimoniale, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. Per insinuarsi al passivo i creditori hanno il termine fissato dal tribunale, fino a 90 giorni. Le domande tardive sono ammesse solo per cause non imputabili al creditore.
Esdebitazione: cosa succede ai debiti fiscali
L’esdebitazione è il traguardo del percorso: libera il debitore dai debiti rimasti non pagati. Tecnicamente i debiti non si estinguono, ma diventano inesigibili: i creditori non possono più agire contro di lui. In particolare:
- rientrano anche i debiti tributari;
- le sanzioni fiscali accessorie seguono la sorte dell’imposta, mentre quelle autonome restano dovute;
- restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti per fatti illeciti extracontrattuali e le sanzioni penali e amministrative non accessorie;
- fideiussori e coobbligati non sono liberati: i creditori possono ancora rivolgersi a loro;
- dal provvedimento di esdebitazione gli uffici sospendono ruoli e carichi affidati all’Agente della riscossione.
Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera alla chiusura della procedura oppure, se prima, dopo tre anni dalla sua apertura. Il giudice verifica comunque l’assenza di colpa grave, malafede o frode e di condanne ostative.
Debiti fiscali e meritevolezza: niente automatismi
È il punto più atteso. Nei tribunali convivono due orientamenti. Per alcuni giudici chi non paga sistematicamente le imposte agisce con colpa grave. Per altri, invece, l’esdebitazione è possibile anche con debiti fiscali prevalenti. Basta che non ci sia frode e che il mancato pagamento dipenda da una reale mancanza di risorse.
L’Agenzia sceglie una linea equilibrata. La colpa grave non può essere dedotta solo dal peso del debito fiscale né dalla durata dell’inadempimento: va valutato il comportamento complessivo del debitore. Il mancato pagamento può quindi essere giustificato da cause documentate: ad esempio l’IVA fatturata e mai incassata, i clienti insolventi, i ritardi dei committenti o un calo del reddito. Di conseguenza, gli uffici impugneranno il decreto di esdebitazione solo in presenza di elementi oggettivi e documentati.
L’esdebitazione del debitore incapiente
Alcuni debitori non hanno nulla da offrire ai creditori, né oggi né in prospettiva. Se sono persone fisiche meritevoli, possono ottenere l’esdebitazione una sola volta. Il Codice fissa una soglia di reddito legata all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE. Per l’Agenzia, però, è solo un indicatore: gli uffici verificheranno in concreto se esistono altre risorse, anche indirette.
Se nei tre anni successivi arrivano utilità rilevanti che consentono di soddisfare i creditori, il debito torna esigibile nei limiti di legge. Il Correttivo-ter ha ridotto questo periodo da quattro a tre anni.
Cosa fare in pratica se hai debiti con il Fisco
- Fai il punto sui debiti fiscali. Recupera cartelle, avvisi ed estratto di ruolo: l’OCC potrà poi completare il quadro con l’Anagrafe tributaria.
- Scegli la procedura giusta. Il piano del consumatore vale solo se tutti i debiti sono personali; con debiti legati a un’attività, anche chiusa, va valutato il concordato minore, che però è precluso all’imprenditore cancellato dal registro delle imprese.
- Conserva le prove delle cause del debito. Fatture non incassate, clienti insolventi, calo del reddito: servono a dimostrare la meritevolezza.
- Non favorire altri creditori mentre non paghi le imposte. I pagamenti preferenziali possono essere letti come atti in frode.
- Costruisci una proposta conveniente per il Fisco. Confrontala sempre con l’esito di una liquidazione controllata e conteggia gli interessi legali in caso di moratoria.
- Pensa a chi ti ha garantito. L’esdebitazione non libera fideiussori e coobbligati: la loro posizione va gestita a parte.
- Muoviti per tempo. Prima si interviene, più strumenti restano disponibili.
Domande frequenti sulla circolare 9/E 2026
Cos’è la circolare 9/E del 2026?
È la seconda parte dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi, pubblicata il 21 ottobre 2026 e dedicata a sovraindebitamento ed esdebitazione. Vincola gli uffici dell’Agenzia, ma non i giudici né i contribuenti.
Con il sovraindebitamento si possono ridurre i debiti con l’Agenzia delle Entrate?
Sì. Nel piano del consumatore e nel concordato minore anche i debiti fiscali possono essere pagati in parte o dilazionati. Il Fisco deve però ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione del patrimonio.
L’Agenzia delle Entrate può bloccare un concordato minore votando contro?
Non sempre. Il tribunale può omologare comunque il concordato se il voto del Fisco è decisivo e la proposta conviene più della liquidazione controllata: è il cram down fiscale. Se invece l’Agenzia non vota nei termini, il silenzio vale come consenso.
Se ho soprattutto debiti fiscali posso ottenere l’esdebitazione?
Sì: secondo l’Agenzia la prevalenza dei debiti fiscali, da sola, non basta a negarla. Contano la condotta complessiva e le cause del mancato pagamento, come l’IVA fatturata e non incassata o un calo del reddito, purché documentate.
L’esdebitazione cancella anche le sanzioni fiscali?
Le sanzioni accessorie all’imposta esdebitata ne seguono la sorte e diventano inesigibili. Le sanzioni autonome, invece, restano dovute.
Serve un attestatore nelle procedure di sovraindebitamento?
No, la nomina è facoltativa e la sua assenza non rende inammissibile la domanda. Nei casi più complessi, però, un’attestazione può rafforzare la proposta.
Quando usciranno le altre parti della circolare?
L’Agenzia ha annunciato la Parte III, su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, e la Parte IV, su liquidazione giudiziale e istituti residuali. Non ha però indicato date. Le commenteremo man mano che verranno pubblicate.
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Questo articolo ha finalità informative e non costituisce parere legale. Le indicazioni riportate riflettono l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, che vincola gli uffici ma non i giudici.

