ApprofondimentiDiritto BancarioDecreto CICR credito ai consumatori: cosa cambia dal 2026

18 Settembre 20260

Il Decreto CICR credito ai consumatori del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2026, riscrive parti rilevanti del decreto ministeriale 3 febbraio 2011, n. 117. Il provvedimento attua le modifiche al Capo II del Titolo VI del TUB introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, la cosiddetta CCD II. Banche, intermediari finanziari e intermediari del credito devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026.

Nuovi doveri di condotta e divieto di discriminazione

La novità di sistema sta nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 1. Finanziatori e intermediari del credito devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Viene inoltre introdotto un espresso divieto di praticare condizioni discriminatorie verso i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione europea, per motivi di cittadinanza, residenza o altre situazioni richiamate dall’art. 21 della Carta di Nizza. Restano legittime, tuttavia, condizioni di accesso differenti se giustificate da criteri oggettivi. Le informazioni e i chiarimenti adeguati, infine, vanno resi gratuitamente.

Pubblicità del credito: avvertimento obbligatorio e nuovi divieti

L’articolo 4 viene interamente sostituito ed è la parte con l’impatto operativo più immediato. Ogni annuncio pubblicitario dovrà riportare un avvertimento chiaro ed evidenziato: «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro», o una formulazione equivalente.

Le informazioni di base vanno collocate in primo piano, precisate con un esempio rappresentativo aderente al prodotto pubblicizzato, e nessuna voce può avere maggiore evidenza del TAEG. Il decreto vieta poi espressamente la pubblicità che:

  • suggerisce che il credito migliorerebbe la situazione finanziaria del consumatore;
  • afferma che i crediti in essere o registrati nelle banche dati incidono poco sulla valutazione della richiesta;
  • lascia intendere che il credito aumenti le risorse, sostituisca il risparmio o innalzi il tenore di vita.

Per la radio e per gli schermi di piccole dimensioni valgono regole di adattamento specifiche, con accesso alle informazioni tramite clic o scorrimento della pagina.

Soglia dei 200 euro e crediti frazionati: attenzione al BNPL

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 2 affida alla Banca d’Italia il compito di escludere alcune disposizioni per i crediti sotto i 200 euro, per quelli a costo zero e per quelli con commissioni non significative rimborsabili entro tre mesi.

Attenzione però alla clausola antielusiva: nel calcolo della soglia si considerano anche i crediti frazionati concessi con più contratti, se riconducibili a una medesima operazione economica. È una previsione destinata a pesare sul buy now pay later e sui micro-finanziamenti nell’e-commerce. La disciplina si estende inoltre alle dilazioni concordate dopo un inadempimento o un probabile inadempimento, recependo la logica delle misure di forbearance.

Merito creditizio, banche dati e sconfinamenti

L’articolo 6 riformulato impone una valutazione approfondita del merito creditizio svolta anche nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili e ridurre il sovraindebitamento. Il coordinamento con le norme prudenziali del TUB è esplicito, e la Banca d’Italia dovrà specificare i fattori pertinenti alla verifica. Il tema si lega ai profili di responsabilità già emersi in giurisprudenza sulla concessione di finanziamenti in situazioni patologiche.

Sul fronte delle banche dati creditizie, l’accesso dei finanziatori europei va garantito a condizioni non discriminatorie quanto a costi, qualità del servizio e informazioni fornite. La Centrale dei Rischi resta invece esclusa. Il decreto interviene infine sugli sconfinamenti, demandando all’Autorità la definizione delle condizioni di regolarità dello sconfinamento in base a frequenza e durata.

Tempi di adeguamento e contratti in corso

L’articolo 2 fissa il termine del 20 novembre 2026. Se le disposizioni attuative della Banca d’Italia entreranno in vigore dopo tale data, il termine slitta di novanta giorni. Fino ad allora continuano ad applicarsi le regole vigenti del D.M. del 2011. Per i contratti ancora in essere alla scadenza, l’applicazione avviene nei limiti dell’art. 47 della direttiva.

Checklist operativa per finanziatori e intermediari

  1. mappare campagne, banner e spot per inserire l’avvertimento e rivedere le gerarchie visive rispetto al TAEG;
  2. aggiornare informative precontrattuali, informazioni generali e modelli contrattuali;
  3. verificare policy e modelli di scoring alla luce della valutazione svolta nell’interesse del consumatore;
  4. censire prodotti a rimborso breve e pagamenti dilazionati, per misurare l’impatto della regola sui crediti frazionati;
  5. formare la rete distributiva e gli agenti in attività finanziaria.

La qualità della documentazione incide anche sul contenzioso successivo, come dimostra il dibattito sulla determinazione degli interessi nei contratti di finanziamento.

Domande frequenti

Quando si applica il decreto CICR sul credito ai consumatori?

Gli operatori devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026, salvo slittamento di novanta giorni legato alle disposizioni della Banca d’Italia.

Quale avvertimento va inserito negli annunci pubblicitari?

La formula indicata è «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro», o una formulazione equivalente, resa in modo chiaro ed evidenziato.

Il decreto si applica ai finanziamenti sotto i 200 euro?

Solo in parte. I crediti frazionati riconducibili a una stessa operazione economica, tuttavia, si sommano ai fini della soglia.

Il testo integrale è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale; la direttiva è disponibile su EUR-Lex.

Lo Studio Legale Riccardi assiste da oltre vent’anni banche, intermediari finanziari e imprese nel diritto bancario, in sede giudiziale e stragiudiziale. Per una verifica dei presidi organizzativi e contrattuali richiesti dal nuovo quadro normativo, contatta lo Studio.

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