Mutuo nullo se il finanziamento è immorale – Non spetta la ripetizione delle somme erogate dalla banca
La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 7134 del 25 marzo 2026 ha dichiarato nullo, perchè immorale il finanziamento erogato a un’impresa in stato di decozione con la consapevolezza di ritardarne il fallimento e aggravarne l’esposizione debitoria.
Trattasi secondo i giudici di legittimità di una condotta che viola le regole di correttezza del mercato in quanto tale condotta è preordinata a danneggiare la massa dei creditori e, pertanto, è contraria al buon costume.
La Corte ribadisce un orientamento consolidato secondo cui la nozione di “buon costume” non è limitata alla morale sessuale, ma si estende ai principi etici e di correttezza che costituiscono la “morale sociale” in un dato momento storico e contesto, includendo l’ordine pubblico economico e la lealtà nelle relazioni di mercato.
L’ordinanza afferma il seguente principio: il contratto di finanziamento concesso da una banca a un’impresa della quale sia nota la condizione di insolvenza irreversibile, qualora contribuisca ad aggravare il dissesto e a ritardare la dichiarazione di fallimento, integra una condotta che può configurare il concorso nel reato di bancarotta. Tale contratto è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa penale. Inoltre, l’erogazione di denaro effettuata per tale scopo costituisce una prestazione contraria al buon costume, inteso come morale economica e correttezza delle relazioni di mercato, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2035 c.c., la banca non ha diritto alla ripetizione delle somme erogate e, pertanto, il relativo credito non può essere ammesso al passivo fallimentare.