Obbligo per i sindaci di una vigilanza attiva e sostanziale e non solo formale
L’ordinanza della Suprema Corte di legittimità (n.22070/2026) affronta, in sintesi, cinque principali questioni giuridiche in materia di responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali insolventi.
1. Prescrizione dell’azione di responsabilità
La Corte conferma che, quando l’illecito civile è riconducibile a un fatto costituente reato (nel caso descritto, bancarotta), trova applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c., estensibile anche all’azione di responsabilità verso i sindaci. Quanto al dies a quo, l’ordinanza ribadisce la regola per cui esso è presunto coincidente con la dichiarazione di fallimento, salvo che il convenuto dimostri una diversa e anteriore conoscibilità del danno o dell’insufficienza patrimoniale.
2. Responsabilità dei sindaci e dovere di vigilanza
Un secondo nucleo centrale riguarda la portata concreta dei doveri di controllo dei sindaci ex art. 2407 c.c.. La Corte valorizza una nozione di vigilanza attiva e non meramente formale: i sindaci non possono andare esenti da responsabilità invocando l’assenza di conoscenza di irregolarità contabili, quando tali anomalie sarebbero state percepibili attraverso un diligente esame della documentazione sociale. Il principio affermato è quindi che l’inerzia dell’organo di controllo, ove si traduca in controlli solo apparenti o burocratici, integra violazione dei doveri di ufficio e può fondare responsabilità per i danni che un’attivazione diligente avrebbe potuto evitare o contenere.
3. Distinzione tra spese di soccombenza e spese di resistenza nell’assicurazione della responsabilità civile
L’ordinanza dedica rilievo anche al rapporto tra responsabilità civile e copertura assicurativa, distinguendo due categorie di costi:
- spese di soccombenza: sono le somme dovute alla controparte vittoriosa; rientrano nella garanzia assicurativa entro il massimale ai sensi dell’art. 1917, comma 1, c.c. ;
- spese di resistenza: sono quelle sostenute dall’assicurato per difendersi nel giudizio; costituiscono un’obbligazione accessoria dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c..
La Corte precisa che tali spese di resistenza possono spettare anche oltre il massimale, in quanto assimilabili a spese di salvataggio .
4. Poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio
Un ulteriore profilo riguarda i limiti dei poteri del CTU . La Cassazione conferma che il consulente può acquisire documenti non prodotti dalle parti se ciò è necessario per rispondere ai quesiti tecnici affidatigli; tuttavia, tale potere non può essere utilizzato per supplire alle carenze probatorie delle parti sui fatti principali che esse avevano l’onere di allegare e provare. La Corte segnala però una maggiore ampiezza del potere acquisitivo nei casi di esame contabile ex art. 198 c.p.c..
5. Irrretroattività della novella dell’art. 2407 c.c. introdotta nel 2025
L’ordinanza prende posizione anche sul tema dello ius superveniens, chiarendo che la modifica dell’art. 2407, comma 2, c.c., introdotta dalla l. n. 35/2025, non ha natura processuale e quindi non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, individuata nel 12 aprile 2025. Ne deriva che il nuovo regime limitativo della responsabilità dei sindaci opera soltanto per fatti successivi, mentre per le condotte pregresse continua a valere la disciplina anteriore.
Sintesi conclusiva
Nel complesso, l’ordinanza si segnala perché:
- conferma un orientamento rigoroso in tema di responsabilità dei sindaci;
- valorizza la vigilanza sostanziale rispetto a quella solo formale;
- precisa il regime della prescrizione quando l’illecito civile si collega a un reato;
- chiarisce la distinzione tra copertura del danno e copertura delle spese difensive nell’assicurazione della responsabilità civile;
- definisce i limiti dei poteri del CTU;
- esclude l’applicazione retroattiva della riforma del 2025 sull’art. 2407 c.c..