ApprofondimentiCrisi D'ImpresaLe Sezioni Unite si pronunciano sulle domande di risoluzione azionate prima della dichiarazione di fallimento

10 Aprile 20260

Le Sezioni Unite si pronunciano sulle domande di risoluzione azionate prima della dichiarazione di fallimento

 

Con la sentenza n.6481/2026 pronunciata a Sezioni Unite sono stati stabiliti i seguenti principi chiave in merito alla domanda di risoluzione contrattuale proposta prima del fallimento di una delle parti:

  1. Improcedibilità in Sede Ordinaria: La domanda di risoluzione di un contratto, anche se trascritta prima della dichiarazione di fallimento, diventa improcedibile nel giudizio ordinario se è finalizzata a ottenere restituzioni di beni o somme di denaro, oppure un risarcimento del danno, a valere sulla massa fallimentare.
  2. Attrazione alla Sede Fallimentare: La domanda di risoluzione, unitamente alle pretese restitutorie e risarcitorie, deve essere riproposta integralmente davanti agli organi della procedura fallimentare, seguendo il rito speciale per l’accertamento del passivo. Non si tratta di una “riassunzione” del vecchio giudizio, ma di una nuova proposizione della domanda in tale sede.
  3. Efficacia della Decisione: Il giudice fallimentare decide sulla risoluzione non in via meramente incidentale, ma con una pronuncia che ha il contenuto tipico (dichiarativo o costitutivo) della risoluzione stessa. Tuttavia, l’efficacia di tale decisione è endoconcorsuale, cioè limitata agli effetti della procedura fallimentare .
  4. Trascrizione e Annotazione: Per preservare l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda di risoluzione originaria (ad esempio, su un immobile), il provvedimento di accoglimento emesso in sede fallimentare (decreto del giudice delegato o del tribunale) deve essere annotato a margine della trascrizione stessa, ai sensi dell’art. 2655 c.c..
  5. Eccezione alla Procedibilità: La domanda può proseguire in sede ordinaria solo se persegue finalità del tutto estranee alla partecipazione al concorso dei creditori (ad esempio, la mera liberazione del contraente in bonis dai propri obblighi contrattuali).

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