La Sentenza n. 991/2026 del Tribunale di Napoli, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società GSTEX Srl e dal suo fideiussore, Giuseppe Solaro, contro la Banca Popolare Commerciale s.p.a., rappresenta un significativo successo per la difesa dell’istituto di credito, curata dagli avvocati Alfredo ed Edgardo Riccardi. Il Tribunale ha integralmente rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo per un credito di € 38.372,53 e condannando gli opponenti al pagamento delle spese legali.
La strategia difensiva della banca si è rivelata vincente nel neutralizzare tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti. In primo luogo, il Giudice ha ritenuto “generica la contestazione” relativa alla presunta presenza di costi occulti e commissioni non pattuite, aderendo implicitamente alla tesi della difesa della banca secondo cui la prova del credito era stata adeguatamente fornita attraverso la produzione dei contratti e degli estratti conto, a fronte di contestazioni non circostanziate.
Di particolare rilievo è la reiezione dell’eccezione di nullità delle fideiussioni personali per presunto contrasto con la normativa sul Fondo di Garanzia per le PMI. Gli opponenti sostenevano che la presenza della garanzia statale di Mediocredito Centrale (MCC) inibisse alla banca l’acquisizione di ulteriori garanzie, incluse quelle personali del sig. Solaro. La difesa della banca ha efficacemente argomentato, e il Tribunale ha condiviso, che il divieto previsto dal D.M. 23/09/2005 si riferisce esclusivamente a “garanzia reale, assicurativa e bancaria” . Il Giudice ha precisato che le fideiussioni prestate da un soggetto privato non rientrano nella categoria delle “garanzie bancarie” e che, data la natura eccezionale della norma limitativa, non è possibile un’interpretazione estensiva o analogica.
Infine, la difesa della banca ha superato con successo anche l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. Il Tribunale ha valorizzato la presenza, nei contratti di fideiussione, della clausola di “pagamento a prima richiesta”. Tale clausola è stata interpretata come una deroga alla necessità di promuovere un’azione giudiziale entro sei mesi, ritenendo sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento. Essendo tale richiesta avvenuta contestualmente alla revoca degli affidamenti, il termine è stato considerato rispettato, rendendo l’eccezione infondata.
La vittoria processuale ottenuta dagli avvocati Riccardi si fonda, quindi, su una precisa ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, che ha permesso di smontare punto per punto le argomentazioni avversarie, portando alla piena conferma delle ragioni creditorie della banca.
Leggi la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 991/2026.
avv. Edgardo Riccardi – Studio Legale Riccardi

