ApprofondimentiDiritto BancarioLa responsabilità civile del delegato alla vendita ex art. 591-bis c.p.c.

31 Dicembre 20250

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, n. 31423/2025 affronta il tema della responsabilità civile del notaio delegato alla vendita ex art. 591-bis c.p.c. nell’ambito dell’espropriazione immobiliare. La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dall’aggiudicatario di un immobile, che lamentava l’omessa indicazione, nell’avviso di vendita, di una trascrizione pregiudizievole anteriore al pignoramento, circostanza che aveva successivamente determinato la revoca del decreto di trasferimento.

Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del notaio, ritenendo sufficiente il rinvio alla relazione di stima; la Corte d’appello, invece, aveva affermato la responsabilità extracontrattuale del delegato per violazione del principio del neminem laedere, riconoscendo il danno emergente. Investita del ricorso del notaio, la Cassazione coglie l’occasione per un ampio approfondimento nomofilattico sulla natura giuridica del professionista delegato e sul regime della sua responsabilità.

La Corte ribadisce l’orientamento prevalente secondo cui il delegato alla vendita non esercita funzioni giurisdizionali in senso proprio, ma riveste la qualifica di ausiliario del giudice (seppur “sui generis”), restando esclusa l’applicabilità della legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati. Ne consegue che la responsabilità del delegato, nei confronti delle parti o dei terzi, è inquadrabile nello schema generale dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., e non in quello della responsabilità per attività giudiziaria.

Pur rilevando la formazione di un giudicato interno sulle qualificazioni operate dal giudice di merito, la Cassazione enuncia principi di diritto di carattere generale, chiarendo i confini tra attività delegata, obblighi del professionista e tutela dell’affidamento dell’aggiudicatario, con rilevanti ricadute sistematiche sulla disciplina delle vendite forzate.

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