ApprofondimentiCrisi D'ImpresaE’ inammissibile l’azione revocatoria promossa contro una procedura fallimentare

30 Giugno 20200

L’azione revocatoria sia essa ordinaria (ex art. 66 L.F. e 2901 c.c.) che fallimentare (ex art. 67 L.F.) è inammissibile se proposta in danno di una procedura fallimentare.

Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Cassazione con la recentissima sentenza n.12476 pubblicata il 24.06.2020, Rel. Terrusi.

Le Sezioni Unite, su sollecitazione della prima sezione civile partendo dall’esame di un ricorso presentato da una procedura fallimentare che aveva presentato domanda ex art. 103 L.F. nei confronti di un’altra procedura fallimentare, con la quale, previo accertamento costitutivo della revocabilità di un atto posto in essere dal fallito/alienate in favore del fallito/acquirente, chiedevano la restituzione del bene oggetto di revocatoria    ritornano ad esaminare la questione, recentemente risolta in negativo sempre dalle Sezioni Unite con la sentenza n.30416/2018, dell’inammissibilità dell’azione revocatoria spiegata in danno di una procedura fallimentare.

Gli spunti che offre la decisione sono comunque molteplici e particolarmente interessanti.

In primo luogo viene ribadita la natura costitutiva della sentenza che accoglie l’azione revocatoria, e ciò sulla considerazione che la sentenza “modifica” ex post una situazione giuridica preesistente; tale precisazione si è resa necessaria perchè nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite si era ventilata l’ipotesi che la sentenza che definisce il giudizio revocatorio potesse avere natura di mero accertamento  privando di efficacia l’atto revocando anziché ex post, sin dalla data del suo compimento.

Precisano, poi, i giudici di legittimità che la sentenza di inefficacia non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni ) esistente prima e indipendentemente dall’esercizio dell’azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all’esercizio dell’azione revocatoria”, al punto che rispetto ad esso non è configurabile l’interruzione della prescrizione a mezzo di semplice atto di costituzione in mora (art. 2943 u.c. c.c.).

L’inammissibilità di tale azioni rileva dalla necessità di “cristallizzare” l’asse fallimentare (il patrimonio, e dunque l’attivo) alla data del fallimento (artt. 42, 44 e 52 L.F.).

Nel sistema della L. Fall., la vocazione collettiva sintetizzata dall’espressione “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” (art. 52) deve esser letta col sottinteso riferibile al titolo giustificativo anteriore alla sentenza dichiarativa (in pratica come se dicesse che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito “per titolo anteriore alla sentenza”); e questo perchè niente che sia insorto dopo (come una sentenza costitutiva che dichiara inefficace l’atto revocando) può determinare un’ingerenza sull’asse patrimoniale assoggettato al concorso.

Per contro il positivo esercizio dell’azione revocatoria finirebbe col sottrarre il bene che ne costituisce oggetto alla garanzia dei creditori del fallimento dell’acquirente sulla base di un atto (la sentenza) successivo a tale fallimento; atto-sentenza che, in nome del principio per cui la durata del processo non può pregiudicare chi ha ragione, retroagisce, quoad effectum, alla data della domanda, essa pure successiva al fallimento.

Nella decisione in commento viene anche affermato che il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione, vale a dire dopo l’atto di frode determinativo della lesione della garanzia patrimoniale, ma prima che l’azione revocatoria sia stata esercitata, impedisce solo l’esercizio dell’azione costitutiva, non anche invece l’esercizio di quell’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale da spiegarsi e far valere nelle forme del concorso.

A tal riguardo, infine, viene richiamano quell’indirizzo giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo il quale non costituisce domanda nuova quella del fallimento che, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia esercitato la revocatoria di un atto di compravendita e chieda la condanna al pagamento dell’equivalente monetario ove il convenuto abbia già alienato il bene con atto opponibile alla massa (in tal senso Cass. civ. n.14098/2009; Cass. civ. n.7790/1999).

E’ inammissibile l’azione revocatoria promossa contro una procedura fallimentare

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