ApprofondimentiCrisi D'ImpresaCuratela fallimentare e art. 2704 c.c.

29 Giugno 20200

La curatela fallimentare che agisce in giudizio per la ripetizione di una somma indebitamente pagata dal fallito in epoca antecedente all’apertura del fallimento esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio del fallito.

In questi casi la curatela si colloca nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale, del fallito, sicché la transazione intervenuta tra il fallito, allora in bonis, e l’accipiens del pagamento indebito è opponibile al curatore, senza che possa farsi questione di certezza della data ai sensi dell’art. 2704 c.c.

A precisarlo è la sentenza della Suprema Corte di cassazione n.23429/2012.

L’orientamento consolidato della corte è nel senso di ritenere che il curatore, il quale agisca in giudizio per la restituzione di una somma di denaro, che assuma corrisposta indebitamente in epoca antecedente all’apertura della procedura concorsuale, esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio del soggetto sottoposto alla procedura, ponendosi nella sua stessa posizione sostanziale e processuale.

Cioè, la posizione è la stessa di quella che il soggetto avrebbe avuto, agendo in bonis ed in proprio, al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza (in tal senso vedasi anche  Cass. 19 novembre 2008 n. 27510).

In questi casi, infatti, il curatore del fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostituzione del patrimonio originario del fallito, e cioè nella veste di terzo, ma esercita un’azione trovata nel patrimonio del fallito medesimo (in termini: Cass. 28 ottobre 1982 n.5926; Cass. 8 settembre 2004 n. 18059).

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