Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10944/2017 del 5 maggio 2017, rigettano la prospettazione di un revirement circa l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali nei giudizi concernenti l’ammissione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro. Il Supremo collegio, senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla precedente definizione della problematica de qua, ha ribadito che, sebbene ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n.742/1969 i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, tale ultimo istituto non può ritenersi operante relativamente alle controversie circa l’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto dell’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e l’art. 3 della L. n.742/69, in ragione della materia che ne forma oggetto. In senso conforme si erano in precedenza espressi Cass. Civ., sez. 06, del 02/07/2013, n. 16494; Cass. Civ., sez. 01, del 14/04/2011, n. 8542; Cass. Civ., sez. 06, del 07/03/2016, n. 4408 e Sezioni Unite del 24/11/2009, n. 24665.