ApprofondimentiDiritto CommercialeAnnullamento di delibera assembleare sociale e distribuzione del relativo onere probatorio

22 Marzo 20190

Quando si agisce in giudizio per l’invalidità di una delibera assembleare derivante da mancata convocazione del socio o da assoluta assenza di informazioni sui punti posti all’o.d.g., non è necessario assolvere all’onere di provare il vizio invocato nel caso di specie, trattandosi di fatto meramente negativo. Al contrario, grava sulla società convenuta (in persona dei suoi amministratori) l’onere di dare prova di aver effettuato (e documentato) nei tempi di legge e statuto tutte le dovute comunicazioni e convocazioni nei confronti della compagine sociale.

Si considera dimostrata in giudizio la validità di una convocazione assembleare effettuata dal socio ai sensi dell’art. 2479 c.c., quando quest’ultimo riesca a documentare non solo l’invio agli altri soci e all’organo amministrativo dell’avviso di convocazione , ma anche il suo ricevimento (in questo senso Tribunale di Palermo 30.03.2018).

 

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