ApprofondimentiDiritto CommercialeLa responsabilità del liquidatore che abbia cancellato volontariamente la società ignorando l’esistenza di debiti pregressi

18 Dicembre 20180

Si segnala un’interessante pronuncia del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata materia di impresa, sent. n. 1737/16 del 28.06.2016 – Rel. Dott. Luca Boccuni.

La decisione in commento esamina i profili di responsabilità del liquidatore di società volontariamente cancellata dal registro delle imprese (e quindi estinta) che abbia omesso di considerare nella liquidazione un credito già preesistente alla liquidazione.

La sentenza in commento innanzitutto precisa che ai sensi degli artt. 2498 comma 2° e 2495 comma 2° c.c., l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore può essere avanzata da parte del creditore asseritamente danneggiato solo ove sia dimostrata la responsabilità aquiliana gravante in capo al soggetto che impersoni l’organo sociale, posto che tra il creditore danneggiato ed il liquidatore non sussiste vincolo obbligatorio alcuno, rappresentando la violazione dei doveri gestori imposti dalla legge solo l’espressione dell’antigiuridicità della condotta che si assume lesiva dei diritti del creditore medesimo e, come tale, foriera di danno.

Il richiamo generale operato dall’art. 2489 c.c. alla disciplina della responsabilità degli amministratori e, quindi, alla disciplina di cui all’art. 2394 c.c., comporta che, rispetto ai creditori sociali ed al loro interesse di essere soddisfatti anche ove la società sia in fase di liquidazione, i liquidatori siano tenuti all’osservanza dei doveri inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, subendo pregiudizio i creditori medesimi in ragione del fatto che i liquidatori, con il loro comportamento colposo, non abbiano preservato il patrimonio sociale, così rendendolo incapiente al fine di soddisfare le pretese vantate verso la società.

Da ultimo la decisione del Tribunale veneto ribadisce un principio oramai noto che, nelle ipotesi di azione di responsabilità ex artt. 2489 e 2495 c.c. nei confronti del liquidatore di una società a responsabilità limitata cancellata, i creditori non soddisfatti possono far valere le loro pretese, oltre che nei confronti del liquidatore colpevole, anche nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione, posto che la responsabilità aquiliana del liquidatore è del tutto concorrente con la responsabilità contrattuale dei soci, subentrando essi, nei limiti della loro responsabilità intra vires, nel rapporto negoziale già in essere tra il creditore e la società medesima.

La decisione lascia comunque perplessi laddove viene riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra il danno e l’omesso obbligo di conservazione del patrimonio sociale da parte del liquidatore. Cioè non è detto che laddove fosse proseguita e perdurata la liquidazione il credito avrebbe trovato certa soddisfazione; da qui la potenziale mancanza di danno.

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