ApprofondimentiDiritto BancarioL’esposizione nel contratto di leasing del TAN in luogo del Tasso Leasing comporta l’applicazione sanzionatoria dei Tassi BOT

15 Dicembre 20180

La Corte d’Appello di Torino con la sentenza del 16.04.2018 sanziona una prassi scorretta, piuttosto diffusa, che è quella di indicare nel contratti di leasing un mero tasso nominale (TAN) anziché il tasso effettivo imposto dalla normativa di settore ed a tanto perviene assumendo  che si concretizzi una violazione del contenuto tipico e determinato dei contratti di leasing ai sensi dell’art. 117 TUB, comma 8, cui consegue, in via sanzionatoria, l’applicazione dei tassi sostituivi di cui all’art. 117 TUB, commi 4 e 7.

La Circolare della Banca d’Italia n. 229 (Nel Titolo X Capitolo 1 Sezione III (intitolata “Contratti” delle Istruzioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), le cui disposizioni si applicano anche alle operazioni di leasing finanziario (leasing), al paragrafo 3 “Contenuto dei contratti”, viene testualmente disposto che “Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Pertanto, per le operazioni di leasing finanziario, l’impianto normativo sulla trasparenza impone agli intermediari di indicare nei fogli informativi e nei Documenti di Sintesi (Titolo X Capitolo 1 Sezione II), nonché nei contratti (Titolo X Capitolo 1 Sezione III, paragrafo 3, nota 3), in luogo del tasso di interesse (I.S.C. o T.A.E.G.) previsto per i mutui, le aperture di credito e gli altri finanziamenti, il tasso interno di attualizzazione (più comunemente detto Tasso Leasing).

Il Tasso Leasing rappresenta, come indicato nelle Istruzioni sulla Trasparenza (Titolo X Capitolo 1 Sezione II, paragrafo 3.1, nota 2), il tasso “per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. Dunque, per espressa definizione che ne danno le Istruzioni di Trasparenza, il Tasso Leasing è un Tasso Effettivo che varia anche in base alla periodicità dei flussi di restituzione del capitale finanziato ed aumenta al crescere del numero di tali flussi concordati nell’arco di un anno.

Orbene, nei contratti di leasing l’applicazione di un tasso al suo valore nominale, in combinazione con la durata prestabilita del contratto, con l’ammontare del canone iniziale (o 2 maxi canone) e con l’ammontare del prezzo finale di acquisto del bene, va a determinare l’importo periodico costante dei canoni di locazione e la quota di interessi contenuta sia in ciascuno di essi che nel prezzo finale di acquisto del bene. Ora, solo nel caso in cui si costruisca un piano di ammortamento con periodicità annuale dei canoni, il tasso nominale prescelto viene a coincidere con il Tasso Leasing esattamente come definito nelle Istruzioni; diversamente, optando per una periodicità infrannuale dei canoni (sia essa mensile o bimestrale o trimestrale, etc.), viene meno la perfetta sovrapposizione tra il tasso nominale e il Tasso Leasing ed emerge una discrasia tra i due tassi che cresce all’aumentare della frequenza di periodicizzazione infrannuale prescelta dei canoni. Usando un parallelismo, il rapporto tra Tasso Nominale e Tasso Leasing è il medesimo di quello tra TAN e TAE nella classica forma di finanziamento rappresentata dal mutuo. Il TAN (Tasso annuo nominale) esprime un tasso semplice che diverge dal TAE (Tasso annuo effettivo) nel momento in cui agisce l’effetto della capitalizzazione, la quale si innesca allorquando si stabiliscono i flussi di ammortamento ad intervalli di tempo infrannuali.

In conclusione al Corte d’appello torinese afferma che se un contratto di Leasing riporta erroneamente come valore del Tasso Leasing quello del tasso nominale, fornisce una distorta informativa al contraente più debole, inconsapevole di sottoscrivere un contratto con un tasso in realtà più oneroso di quello in cui confidava al momento della sottoscrizione e che gli era stato comunicato nei documenti precontrattuali e contrattuali: riportare il tasso nominale indicandolo come “tasso leasing” equivale ad esporre nel foglio informativo, nel contratto e nel documento di sintesi, un tasso diverso (inferiore) da quello effettivo (maggiore) costituito dal tasso interno di attualizzazione o Tasso Leasing. Ciò secondo i giudici costituisce una violazione del “contenuto tipico e determinato del contratto di leasing” ex art. 117 TUB, comma 8 che, se violato, comporta l’applicazione sanzionatoria dei tassi sostitutivi ai sensi dei commi 4 e 7 dell’art. 117 TUB.[pdf-embedder url=”https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2018/12/Corte-Appello-di-Torino-sentenza-n.-699-del-16-aprile-2018.pdf”]

 

 

 

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