ApprofondimentiCrisi D'ImpresaIl credito ipotecario ammesso al passivo fallimentare non necessita di rinnovazione alla scadenza del ventennio

4 Dicembre 20180
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.16553/2015, nel ribadire quanto già affermato con precedente pronuncia (vedasi sentenza n. 7570/2011), ha sancito che lo stato passivo (ex art. 96 l.f.), una volta divenuto definitivo, preclude ogni ulteriore valutazione sull’esistenza del credito, sulla sua entità e sull’esistenza di eventuali cause di prelazione e, dunque, il giudice delegato non ha più la possibilità di riesaminare tali questioni in sede di distribuzione finale mediante la degradazione a chirografo di un credito già ammesso in via ipotecaria.
Pertanto, il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dalla prima formalità pubblicitaria non può essere ragione di degradazione del credito, in quanto in materia non opera la prescrizione, facendo fede la situazione creditoria al momento della proposizione della domanda di ammissione al passivo.

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