ApprofondimentiDiritto BancarioL’omessa conservazione degli estratti conto da parte della banca è censurabile ai sensi dell’art. 5 TUB

14 Maggio 20180

Con una recentissima ordinanza della Sez. I della Suprema Corte di Cassazione (ord. 20.02.2018 n. 4102, Estensore Dolmetta) è stato precisato che la banca non può sottrarsi all’onere di provare il preciso ammontare del credito vantato nei confronti di un cliente, e da quest’ultimo contestato in giudizio, invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dall’ultima registrazione.

I giudici di legittimità in questo caso hanno ritenuto che il comportamento della banca non sia scusabile, poichè la banca che si disfa della documentazione afferente a un credito di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento integra una negligenza grave, che viola apertamente il dovere di sana e prudente gestione di cui all’art. 5 del T.U.B..

Tale comportamento inevitabilmente si ripercuoterà sull’istituto di credito che subirà l’applicazione del cosiddetto “saldo zero”.

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