ApprofondimentiDiritto BancarioL’erronea indicazione dell’I.S.C. – Conseguenze

4 Marzo 20180

Il c.d. I.S.C. (indicatore sintetico di costo) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l’effettivo costo totale del credito, prima di accedervi (così Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017: ISC ‘informativa precontrattuale; Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017).

Secondo la giurisprudenza prevalente, la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo (ABF 4593/2016; ABF 3492/2017; Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Bari 7.6.2017), senza che risultino inficiate le pattuizioni relative ai tassi di interesse, se correttamente esplicitate in contratto.

Laddove sia lamentata la scorretta indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo, è di frequente invocata l’applicazione dell’art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. È ormai abbastanza diffuso il convincimento che la suddetta disposizione normativa (relativa alla pattuizione di interessi e prezzi e non ai costi del finanziamento) non abbia nulla a che vedere con l’ISC/TAEG e le conseguenze della sua erronea indicazione non comporta la sanzione prevista dall’art. 117 TUB (così Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Roma 5.4.2017 e 8.5.2017; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Busto Arsizio 19.7.2017; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Oristano 18.7.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017).

Merita di essere segnalata la pronuncia del Tribunale di Roma 05.04.2014 secondo cui: “L’obbligo … di indicazione nel contratto del valore dell’ISC/TAEG … non risulta sanzionato con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, … il requisito della determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all’indicazione dell’ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell’operazione” (conf. Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017). In particolare il Tribunale di Sulmona 30.10.2017 ha chiarito che: “Criticità inerenti all’ISC non sono causa di nullità ex art. 117 T.U.B. se esplicitati in contratto tutti i tassi, i costi dell’operazione e i criteri di indicizzazione(conforme Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017).

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