ApprofondimentiDiritto CommercialeLa scissione societaria non è revocabile……

2 Novembre 20170

Si segnala una recente sentenza del Tribunale di Bologna; la n. 861 del 1° aprile 2016, emessa dalla Sez. IV del tribunale felsineo che, con riferimento ad un’azione revocatoria spiegata da un fallimento ai sensi dell’art. 66 L.F., ha affermato l’irrevocabilità dell’operazione di scissione successivamente all’esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dal codice e dalle leggi speciali le quali, come noto, sono poste a tutela dell’interesse di carattere generale alla certezza dei traffici economici. Pertanto successivamente a detti adempimenti gli effetti della scissione diventano irregredibili (rectius:irrevocabili) e la tutela dei creditori anteriori della società scissa si può concretizzare, al più, nei rimedi individuati nel diritto al risarcimento del danno ex art. 2504 quater, comma 2, c.c. e nella solidarietà di cui all’art. 2506 quater, ultimo comma. Il caso esaminato concerneva l’ipotesi di un fallimento di una s.r.l. che aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la società costituita a seguito di una operazione di scissione parziale e beneficiaria, tra l’altro, dell’intero patrimonio immobiliare della scissa (ormai fallita). Il fallimento attore – dopo aver rilevato che il progetto di scissione era stato redatto sulla base di un bilancio che non riportava la reale situazione contabile della società – chiedeva la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F., delle assegnazioni poste in essere nell’ambito dell’operazione di scissione, nonché il risarcimento del danno a carico della beneficiaria in quanto uno degli immobili oggetto di assegnazione era medio tempo riuscito dal patrimonio sociale della stessa. La società convenuta resisteva asserendo l’inammissibilità dell’azione revocatoria avente ad oggetto un’operazione straordinaria quale la scissione, rilevando come lo stesso legislatore con gli articoli 2503  e 2506 ter c.c. avesse previsto una specifica disciplina a tutela dei creditori anteriori alla stessa scissione. Ancora, sosteneva che l’atto di disposizione del patrimonio immobiliare non potesse configurarsi come trasferimento, ma come un’assegnazione nell’ambito di una complessa e più ampia riorganizzazione societaria. Sulla base dei suaccennati principi il Tribunale di Bologna rigettava la domanda del fallimento attore.

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