Diritto CommercialeIl termine quinquennale di cui all’art. 28 comma 4° del Decreto legislativo n.175 del 2014 si applica solo alle società cancellate dopo il 13 dicembre 2014

12 Maggio 20160

Arriva la prima sentenza della Cassazione Sez. Tributaria (sent. n. 6743 del 02.04.2015) che chiarisce la portata applicativa della nuova norma contenuta nel cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, norma che porta da un anno a cinque il termine entro cui il fisco, a partire dalla data di cancellazione dell’azienda dal registro delle imprese, può comunque richiedere e pretendere dalla società estinta il pagamento del debito erariale.

L’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi e/o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia dal 13 dicembre 2014.

La decisione è particolarmente importante perché si contrappone ad una circolare dell’Agenzia delle entrate intervenuta in questa materia (il riferimento è alla Circolare n.31/E del 2014), secondo la quale la possibilità di riscuotere i crediti delle società estinte per cinque anni varrebbe anche per quei casi in cui l’istanza sia stata presentata prima del 13 dicembre 2014. Difatti, secondo l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, il decreto semplificazioni avrebbe effetti retroattivi, applicandosi a tutte le società, a prescindere dalla data di estinzione.

La citata pronuncia del Supremo Collegio, proprio perché in contrapposizione con la menzionata circolare, certamente, non mancherà di far discutere.

Avv. Daniela Settembre

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