Diritto BancarioMancanza di efficacia dell’art.7 della delibera C.I.C.R. del 09/02/2000

10 Dicembre 20150

Dopo una serie innumerevoli di sentenze che avevano sancito la nullità delle clausole anatocistiche, con l’art. 25 comma 2° del Decreto legislativo n. 342/1999 si è aggiunto il comma 2 all’art. 120 al D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che ha rimesso al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) di fissare le modalità di calcolo degli interessi sugli interessi rendendo così di fatto legittima la capitalizzazione degli interessi a debito del correntista (cosiddetto anatocismo). Il comma terzo del menzionato art.25 del D.Lgs n.342/99 poi attribuiva al C.I.C.R. la potestà di stabilire (retroattivamente) le modalità ed i tempi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della emananda delibera. Quest’ultimo comma, che di fatto avrebbe sanato retroattivamente la pratica di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi, come è noto, veniva dichiarato incostituzionale con la sentenza n.425/2000 per eccesso di delega. La tanto auspicata delibera CICR venne approvata il 9 febbraio 2000 ed entrò in vigore il 22.4.2000. Detta delibera ha previsto all’art. 2 che i contratti stipulati successivamente alla sua adozione possano contenere l’anatocismo bancario, seppur a certe condizioni: “nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.

Dunque, dopo l’entrata in vigore di tale delibera CICR, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è ammissibile nei contratti di conto corrente bancario a condizione che sia riconosciuta analoga capitalizzazione agli interessi creditori.

La medesima delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha peraltro indicato una disciplina anche per i contratti preesistenti, stabilendo all’art. 7 intitolato “Disposizioni transitorie” che: “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/06/2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio”. Come a dire, appunto, che la capitalizzazione degli interessi (purché con la stessa periodicità in attivo e in passivo) può valere non solo per i nuovi contratti ma anche per quelli anteriori. A una condizione, però, così almeno precisa la stessa delibera: che si indichi che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/06/2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

Pertanto la modalità concreta con la quale era possibile attuare tale intervento sui contratti di conto corrente preesistenti è dunque diversa a seconda che l’intervento comportasse un peggioramento delle condizioni preesistenti (richiedendosi allora un’approvazione da parte del cliente) o non lo comportasse (essendo allora sufficiente la mera pubblicazione da parte della banca in Gazzetta Ufficiale, con successiva comunicazione al cliente).

Alcune originali decisioni di merito hanno ritenuto che, a seguito dell’abrogazione della norma (comma terzo dell’art. 25 del DLgs n. 342/1999), è pacificamente venuto meno anche l’art. 7 della delibera CICR del 2000 in quanto anch’esso travolto dalla declaratoria di incostituzionalità essendo un atto regolamentare di attuazione di una norma divenuta, appunto, incostituzionale. In questo senso si sono pronunciati numerosi giudici di merito (Tribunale di Torino, Sentenza n. 6204 del 5/10/07, G. Rizzi – Tribunale di Benevento, Sentenza n. 252 del 18.02.08 – Trib. Orvieto, n. 166 del 30/7/05, G. Baglioni – Trib. Pescara, n.722 del 30/3/06, G. Falco – Trib. Torino n. 5480 del 4/7/05 G. Rapelli – Trib. Teramo n. 1071 dell’11/12/06).

avv. Edgardo Riccardi

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