Nel procedimento di accertamento del passivo del fallimento, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte è fatto impeditivo all’accoglimento della domanda del creditore. Si tratta di una circostanza oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio dal giudice. È il principio affermato dalla Cassazione a sezioni unite che, con la sentenza 4213 del 20 febbraio scorso, ha risolto un conflitto giurisprudenziale. La Suprema corte ha ricordato che, nei confronti del creditore che propone istanza di ammissione al passivo del fallimento per un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte. Da questa circostanza discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati nell’articolo 2704 del Codice civile in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi. Al curatore non sono quindi opponibili i crediti che non hanno data certa, né sono applicabili le disposizioni degli articoli 2709 e 2710 del Codice civile, che regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e tra imprenditori.
avv. Alfredo Riccardi