Diritto BancarioIl mutuo fondiario diretto a ripianare pregresse esposizioni debitorie è legittimo

15 Maggio 20150

La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19282 del 12/09/2014, ha ribadito che il contratto di mutuo fondiario non è un contratto di mutuo di scopo, potendo la banca stipulare un mutuo fondiario anche per estinguere debiti pregressi ancora esistenti.

I Giudici della Corte, già più volte in passato, avevano ribadito che “il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici od urbani, a garanzia ipotecaria”.

Lo scopo del finanziamento, quindi, non entra a far parte della causa del contratto, che è data dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore; nel mutuo di scopo legale o convenzionale, invece, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell’economia del contratto.

Ne consegue, quindi, che il contratto di mutuo fondiario può essere utilizzato per il conseguimento delle più varie destinazioni e, dunque, anche per risanare una passata situazione di crisi ed in fattispecie come quelle esaminate dalla Suprema Corte non potrà mai essere contestata la simulazione del contratto di mutuo o l’illiceità della causa.

Si precisa che già nel vigore della norma di cui al R.D. n. 646 del 1905, art. 18 si era affermato che questa non postulasse affatto, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della che somma erogata dall’istituto mutuante dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita l’ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di “mutuo di scopo”, la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizzava, di per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c. (così: Cass. civ. sent. n.317/2001).

L’affermazione va qui ribadita con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 38 del T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, nel senso che, come già affermato in altri precedenti giurisprudenziali, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (in questo senso vedasi anche: Cass. civ. sent. n. 9511/2007 e Cass. civ. sent. n.4792/2012).

Deve, pertanto, ritenersi lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr., tra le tante: Cass. civ. sent. n. 28663/2013).

avv. Edgardo Riccardi

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