Crisi D'ImpresaEsdebitazione e garanzia ipotecaria dei soci illimitatamente responsabili

1 Marzo 20150

Con ordinanza del 12 febbraio 2014 della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione veniva rimessa alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto e ritenuta di particolare importanza, e cioè se l’effetto esdebitatorio del concordato preventivo di una società di persone si estenda alla garanzia ipotecaria, prestata su propri beni dal socio illimitatamente responsabile di società di persone per i debiti di quest’ultima, e se, in caso di risposta negativa, il creditore ipotecario conservi la garanzia per la parte di credito non coperta dalla percentuale concordataria.

Sul delicato tema sono intervenute le Sezioni Unite che si sono pronunciate con la recentissima sentenza n. 3022 del 16/02/2015, che ha avuto anche l’effetto di dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alle sezioni semplici.

Con articolata motivazione il Supremo Collegio stabilisce che la disciplina dell’art 184, comma primo, ultima parte L.F., che prescrive che l’effetto esdebitatorio del concordato preventivo non esplica i suoi effetti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati di regresso non prendendo in considerazione in alcun modo i terzi datori d’ipoteca, sia applicabile anche a questi ultimi quantunque non esplicitamente contemplati dalla norma in esame.

In particolare la Suprema Corte pur partendo dal principio consolidato, secondo il quale l’art 184 L.F. avrebbe efficacia esdebitatoria nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti sociali, ed opererebbe anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, riconosce all’ipoteca concessa dal socio illimitatamente responsabile sorte differente ritenendo che la disposizione contenuta nell’art. 184, comma 2°, legge fallimentare, che estende ai soci illimitatamente responsabili di società di persone l’efficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisca ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria avrebbe effetto liberatorio anche nei loro confronti, senza con ciò però determinare l’estensione della procedura al patrimonio personale dei soci.

Da tanto ne consegue che “il creditore rimane assistito, in caso di fallimento, dalla garanzia ipotecaria che gli assicura il pagamento integrale del proprio credito nei limiti ovviamente di quanto recuperato all’esito della vendita del bene gravato d’ipoteca rinvenuto nella massa attiva del socio“.

Alla luce di quanto esposto si può concludere affermando che le Sezioni Unite, a composizione del contrasto, hanno ritenuto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia concesso ipoteca per un debito della società risponde integralmente dell’obbligazione assunta, anche a seguito dell’omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del valore del bene su cui insiste l’ipoteca, indipendentemente dall’applicazione dall’art. 184 legge fallimentare (la decisione ha effetti limitati al concordato preventivo disciplinato dalle norme della legge fallimentare anteriori alla riforma).

avv. Alfredo Riccardi

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