Diritto BancarioI versamenti del correntista si presumono avere sempre natura ripristinatoria salvo prova contraria della banca – La prescrizione dell’azione di ripetizione nel rapporto di conto corrente bancario è sempre decennale e decorre dalla chiusura del rapporto

13 Settembre 20140

La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014 ha affermato il principio di diritto che, in costanza di un rapporto bancario, tutti i versamenti del correntista si devono considerare avvenuti in presenza di un affidamento da parte della banca, e quindi avranno natura ripristinatoria, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale per poter richiedere la ripetizione decorrerà sempre dalla data di chiusura del rapporto, a prescindere dalla data in cui sia avvenuto l’addebito contestato alla banca (e quindi anche oltre il decennio).

avv. Edgardo Riccardi

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