Diritto BancarioOnere della prova della natura solutoria delle rimesse bancarie in caso di eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione

15 Maggio 20140

La sentenza n. 4518/2014 della prima sezione della Cassazione civile completa un altro tassello del complesso mosaico, inaugurato dalla cd. sentenza Rordorf (Cass. civ., ss.uu., n.24418/2010), del regime della prescrizione del diritto di ripetizione dell’indebito relativamente ai rapporti di conto corrente bancario. Gli ermellini, innanzitutto, hanno fugato ogni dubbio sulla assoggettabilità della commissione di massimo scoperto, la cui natura e funzione non si discosta da quella degli interessi, al principio enunciato dalle sezioni unite della Cassazione civile con la sentenza n. 24418/2010 (ovverosia la decorrenza della prescrizione decennale dell’azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto distinguendo tra versamenti con funzione ripristinatoria e versamenti con funzione solutoria della provvista). Inoltre, ponendo fine ad un contrasto diffuso soprattutto tra le corti di merito, la menzionata sentenza ha chiaramente affermato che i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista in quanto non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata dalla parte che intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate.

avv. Edgardo Riccardi

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