Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 9313 del 02/07/2013 è tornato sulla questione della ripartizione degli oneri probatori nell’ambito dell’esercizio delle azioni di responsabilità promosse nei confronti di amministratori di società. Si è precisato che in tema di violazione dei doveri di corretta gestione del patrimonio sociale da parte dell’amministratore, la società che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare l’uscita dalle proprie casse di somme prelevate dall’amministratore o di pagamenti da questi effettuati, limitandosi alla mera allegazione dell’ingiustificatezza di tali operazioni, mentre l’amministratore convenuto, al fine di restare esente da responsabilità, sarà gravato dell’onere di provare la giustificazione di merito riguardo le operazioni contestate (nella specie, il Tribunale, da un lato, ha affermato la responsabilità dell’amministratore in relazione ai suoi periodici prelievi di somme dai conti correnti della società, rispetto alle cui causali lo stesso amministratore aveva dichiarato di non poter dare spiegazione e, dall’altro lato, ha escluso la responsabilità dell’amministratore in relazione agli assegni dallo stesso emessi a favore di beneficiari indiscutibilmente risultanti tra i fornitori della società poi fallita, in un contesto in cui, pur in mancanza di corrispondenza tra tali pagamenti e le fatture ricevute, il curatore fallimentare non aveva preso posizione circa la corrispondenza di tali uscite a debiti pregressi e aveva riconosciuto una sostanziale coerenza tra la situazione crediti/debiti fotografata con l’ultimo bilancio depositato e quella invece emersa in sede fallimentare, con un proporzionale decremento di entrambe le voci).
Il Tribunale, inoltre, ha opportunamente chiarito che non è sufficiente a fondare la responsabilità di un amministratore la mancanza di corrispondenza tra i pagamenti dallo stesso effettuati e le fatture ricevute nel medesimo esercizio, potendo i pagamenti essere imputati a debiti pregressi, pertanto, l’attore, per poter efficacemente contestare l’ingiustificatezza dei pagamenti effettuati, deve anche escludere la corrispondenza delle uscite rispetto ai debiti pregressi.
Avv. Angelo Di Gaeta