Crisi D'ImpresaAzione revocatoria promossa da un fallimento in danno di altro fallimento

15 Marzo 20140

La Corte di Cassazione con un’interessantissima sentenza (Sez. VI , 08 marzo 2012, n. 3672 – Pres. Salmè – Est. Rordorf) si è occupata della competenza e delle modalità di proposizione di un’azione revocatoria promossa da un fallimento in danno di altra procedura fallimentare.

La sentenza in questione offre interessanti spunti perché innanzitutto afferma che, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 24 e 52 L.F., il tribunale ove è stato dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori, per il quale si prospetti un’azione di revoca ex art. 67 L.F., resta il solo competente a decidere l’inefficacia o meno dell’atto, mentre le successive e consequenziali pronunzie di restituzione competeranno al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario dell’atto revocato, secondo le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi.

Oltretutto la sentenza in questione, prendendo spunto da un’altra pronuncia del Supremo Collegio (Cass. civ. Sez.I sent. n. 10486 del 12/05/2011), afferma l’ammissibilità di un’azione revocatoria in danno di una procedura fallimentare solo quando essa sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento del soggetto che avrebbe posto in essere l’atto revocando, e ciò perché il principio di cristallizzazione della massa passiva alla data dell’apertura del concorso e il carattere costitutivo dell’azione revocatoria impediscono la proposizione di qualsivoglia azione revocatoria in danno di una procedura fallimentare successiva alla dichiarazione di fallimento.

Il principio di cristallizzazione pone il patrimonio del fallito al riparo dalle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca successiva alla dichiarazione del fallimento; sicché, posto che l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si produce soltanto a seguito della sentenza che accoglie la domanda, il medesimo effetto non potrà essere invocato contro la massa ove l’azione sia stata esperita dopo l’apertura del fallimento.

Viceversa, quando l’azione revocatoria viene iniziata prima del fallimento della parte convenuta, la sua proseguibilità può spiegarsi con la considerazione (generalmente accettata: cfr., tra le altre,Cass. civ. sent. n. 3657/1984; Cass. civ. sent. n.1001/1987, nonché Cass. civ. sent. n.5443/1996 e Cass. civ. sent. n.437/2000) che gli effetti restitutori conseguenti alla revoca retroagiscono alla data della domanda, per il generale principio che la durata del processo non deve recar danno a chi ha ragione.

 

Avv. Alfredo Riccardi

Lascia un Commento

La tua email non verrà pubblicata I campi obbligatori sono contrassegnati con *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.

https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-riccardi-black_8b33560387d776e8612503216e308f83.png

Follow us:

+39 02 94758450
info@riccardilex.com

• STUDIO LEGALE RICCARDI •
Codice fiscale e Partita IVA: 05532071213 • Polizza RC Professionale AIG Europe S.A. n. ICNF000001.093445
• www.riccardilex.com • info@riccardilex.com • studio@pec.riccardilex.com