Diritto BancarioLa violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 del Testo unico bancario non costituisce motivo di nullità del contratto di mutuo fondiario

15 Dicembre 20130

Una recente ed autorevole pronuncia della suprema corte di legittimità – Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 26672/2013, pres. Rordorf, rel. Ragonesi – interrompe bruscamente una emergente giurisprudenza di merito, di matrice principalmente fallimentare, secondo cui la violazione del limite di finanziabilità fissato dall’articolo 38 del Testo unico bancario e dalla Delibera CICR 22.04.1995 (80 % del valore venale dell’immobile elevabile fino al 100 % in caso di garanzie supplementari) costituirebbe motivo di nullità del contratto di finanziamento. La disposizione dell’art 38 comma 2 T.U.B. non appare, quindi, essere a tutela del contraente più debole ma invece a tutela delle stesse banche e indirettamente del sistema bancario in quanto è volta ad impedire che le banche assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite e garanzie. La sentenza in questione rammenta come la giurisprudenza di legittimità si sia attestata sulla tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere eventualmente fonte di responsabilità, ovvero quando la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi (Cass. Sez. Unite, n. 26724/07; Cass., n. 25222/10). A tale proposito, dunque, viene precisato che il limite di finanziabilità dei mutui fondiari è una disposizione imperativa che non incide sul sinallagma contrattuale, ma investe esclusivamente il comportamento della banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito dall’art 38, comma secondo, del T.U.B. e dalla circolare del CICR del 22 aprile 1995. Le disposizioni in questione non appaiono quindi volte ad inficiare norme inderogabili sulla validità del contratto, ma appaiono norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d’Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo.

 

avv. Edgardo Riccardi

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