I NOSTRI SUCCESSIOttenuta misura cautelare atipica per il ripristino del gestionale contabile funzionale e indispensabile al risanamento

31 Agosto 20260

Ottenuta misura cautelare atipica per il ripristino del gestionale contabile funzionale e indispensabile al risanamento

 

Nell’ambito della procedura ex art. 44 CCII, il Tribunale di Varese, su istanza dello Studio Legale Riccardi, ha confermato le misure protettive ed ha accolto la misura cautelare atipica richiesta ordinando al gestore del software contabile in uso alla società di riattivare immediatamente il programma e di consentirne l’utilizzo per tutta la durata della procedura, nonostante la morosità pregressa della società, con pagamento dei soli canoni correnti maturandi in prededuzione.

Il cuore della strategia difensiva è stato l’utilizzo di uno strumento ancora poco esplorato nella prassi concorsuale: il Programma di risanamento depositato ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII, norma introdotta dal cosiddetto Correttivo Ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136).

Questa disposizione consente al debitore — già nella delicata fase prenotativa, prima ancora di depositare il piano definitivo — di formalizzare e qualificare processualmente la propria scelta strategica, beneficiando sin da subito del regime protettivo proprio dello strumento prescelto. Nel caso di specie il Programma ha cristallizzato in modo inequivoco l’opzione per il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, sbloccando l’applicazione immediata degli artt. 94-bis e 97 CCII — le norme che tutelano i contratti pendenti e i contratti essenziali durante la procedura.

Depositato il Programma, il contratto di fornitura del software non poteva essere sospeso per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla procedura. Il fornitore era, insomma, tenuto a continuare a erogare il servizio.

Con ordinanza del 27 agosto 2026, il Tribunale di Varese ha accolto integralmente le istanze dello Studio Riccardi, ordinando al gestore del software di riattivare immediatamente il gestionale contabile e di consentirne il pieno utilizzo per tutta la durata della procedura, con pagamento dei soli canoni correnti in prededuzione — escludendo qualsiasi condizionamento al saldo del pregresso.

La motivazione è limpida: bloccare il programma avrebbe provocato un danno grave e irreparabile, compromettendo non solo la regolare tenuta della contabilità ma la stessa possibilità di portare avanti la procedura concorsuale e costruire un piano di risanamento credibile per i creditori.

Questo caso dimostra come una difesa tecnica aggiornata sulle ultime evoluzioni normative — in questo caso il Correttivo Ter e il nuovo art. 44, comma 1-quater, CCII — possa fare la differenza tra il naufragio di una procedura e la sua salvaguardia.

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