ApprofondimentiDiritto CommercialeSocietà in nome collettivo – Assenza di pluralità dei soci

12 Agosto 20250

Società in nome collettivo – Assenza di pluralità dei soci

 

La società in nome collettivo che veda venir meno la pluralità di soci, per conseguenza di tale evento non subisce nell’immediatezza alcuna conseguenza sulla sua operatività: l’unica conseguenza è che il socio superstite, entro i sei mesi dall’evento (a mente del combinato disposto degli artt. 2308 e 2272 n. 4) c.c., deve ricostituire la pluralità della compagine sociale.

Peraltro, va rilevato che anche l’inutile decorso del ridetto termine non determina ipso iure l’interruzione dell’operatività della società, che per l’effetto non si estingue, bensì è considerata in stato di scioglimento ex lege con conseguente prosecuzione dell’attività sociale, sebbene in uno stato di necessaria liquidazione quanto alla valutazione prospettica dell’attività medesima.

Da tanto consegue la correttezza della valutazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata, laddove ha ritenuto il socio superstite, sia prima che dopo la scadenza del termine apposto nella scrittura privata per la stipula del contratto definitivo, perfettamente legittimato a rappresentare la sua società, con conseguente insussistenza di alcuna impossibilità giuridica a stipulare
il contratto definitivo entro la data di scadenza del termine apposto nel contratto preliminare.

Va, sul punto, solo aggiunto che il venir meno della pluralità di soci rendeva invece ipso facto inapplicabile il regime di amministrazione congiuntiva previsto nello statuto, per l’evidente ragione che, venuta meno la pluralità dei soci amministratori, parlare di amministrazione congiuntiva non ha senso alcuno.

Cassazione Civile 16.05.2024 n.13590

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