Polizza Fideiussoria e obbligo di mediazione
La controversia insorta in materia di polizza fideiussoria, non essendo riconducibile, secondo una lettura rigorosa e restrittiva dell’art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, nel testo in vigore “ratione temporis”, alla materia dei “contratti assicurativi, bancari e finanziari”, non è soggetta, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, al procedimento di mediazione.
Difatti, la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di un contratto che esula dall’ambito di operatività della citata disposizione.
Così: Cassazione Civile 24 gennaio 2025 n. 1791