ILLECITO DEL PROMOTORE FINANZIARIO E OCCASIONALITA’ NECESSARIA
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
In tale senso Cassazione Civile 10.02.2025 n.3425