Reclamo e irrilevanza della desistenza successiva alla dichiarazione di fallimento
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al
momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo
tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla
stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione
o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al
momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione.
Cassazione Civile 28.05.2024 n.14847