I NOSTRI SUCCESSIInterruzione della prescrizione e coobbligati quando il fatto illecito costituisce reato

31 Maggio 20230
Interruzione della prescrizione e coobbligati quando il fatto illecito costituisce reato

 

Lo Studio Legale Riccardi assiste vittoriosamente, dinanzi il Tribunale delle Imprese di Milano (sentenza n.4467/2023 pubblicata il 30.05.2023), un ex  componente del collegio sindacale di una società per azioni quotata in borsa nei cui confronti era stata promossa un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F..

Nello specifico  con la pronuncia oggetto di commento sono state  accolte tutte le eccezioni difensive dello studio ed in particolare l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali.

Segnatamente, il tribunale meneghino, condividendo il percorso argomentativo utilizzato dai sottoscritti difensori, ha innanzitutto fatto retroagire il termine dal quale è cominciata a decorrere la prescrizione, non già dalla sentenza dichiarativa di fallimento, bensì dal momento in cui veniva data rilevanza mediatica ad alcuni accadimenti che rendevano oggettivamente conoscibile la situazione di insufficienza patrimoniale della società poi fallita (arresto dell’amministratore delegato, iniziativa di fallimento ad opera della Procura della Repubblica di Milano, sospensione della quotazione in borsa e della compravendita di azioni, pubblicazione su Borsa Italiana della convocazione dell’assemblea straordinaria con all’ordine del giorno l’adozione di delibere atte a ricorrere a procedure concorsuali, ecc., ecc.).

Sempre sposando la linea difensiva dello Studio Riccardi il Tribunale ha precisato e ribadito che in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c. u.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato) (così da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 21/02/2020).

Sicché si è escluso che il più lungo termine prescrizionale trovi applicazione con riferimento alle posizioni degli altri soggetti che hanno fatto parte degli organi di gestione e di controllo della fallita unitamente agli imputati/condannati, ma nei confronti dei quali l’autorità competente non ha ritenuto di esercitare l’azione penale.

Oltretutto il Tribunale ha precisato che il fallimento non essendosi costituito parte civile nel procedimento penale non aveva interrotto il decorso della prescrizione civilistica del risarcimento del danno scaturito da reato nei confronti tanto di coloro contro i quali sarebbe stata rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale ricominciando il termine di prescrizione a decorrere dal momento in cui fosse divenuta irrevocabile la sentenza penale che definiva il giudizio penale (così: Cass. Civ. n. 28456/2017).

 

 

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