Contratto di leasing e giudizio di meritevolezza
La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che:
a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera;
b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte;
non costituisce patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del D.Lgs. n.58/98.
Inoltre, il giudizio di “immeritevolezza” ai sensi dell’art. 1322 co. 2° c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, né alla chiarezza, né alla aleatorietà del contratto.
Cassazione Civile n.5657 del 23.02.2023