I NOSTRI SUCCESSILa richiesta di parere paesaggistico può essere contenuta nella domanda di condono

16 Marzo 20220

Parere paesaggistico e domanda di condono

 

Lo Studio Legale Riccardi ha assistito, in un complesso contenzioso societario, una società immobiliare caprese che, prima aveva acquistato, e poi dismesso, numerosi asset immobiliari sull’isola azzurra. Il notaio rogante che però redasse la prima compravendita “in blocco” omise di richiedere preventivamente il parere paesistico/ambientale all’ente preposto alla tutela di tale vincolo.

Sulla scorta di tale omissione la curatela fallimentare della società che originariamente aveva venduto le varie unità immobiliari aveva invocato la nullità del primo atto dismissivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co.58 della L. n.662/1996 e n.32 della L.n.47/1985, e poi di tutti quelli successivi.

La Corte d’Appello di Napoli, nel confermare la sentenza di prime cure e soprattutto nel condividere la linea difensiva dello Studio Legale  Riccardi, ha ritenuto che le leggi regionali possono delegare al sindaco il compito di sostituire l’autorità regionale per i vincoli previsti dalla legge n.1497 del 1939 e dalla legge n.431 del 1985 ed in tali casi lo stesso sindaco opera in luogo della regione ed ha, per tale motivo, il compito di rilasciare direttamente il parere sui vincoli. Ciò significa, in termini pratici e concreti, che per l’applicazione della norma che pretende la richiesta di parere sui vincoli sia sufficiente attivare la domanda di condono, la quale nella fattispecie di cui ci si occupa conteneva uno specifico riferimento ai vincoli.

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