I NOSTRI SUCCESSILiquidazione del patrimonio e casa coniugale

2 Novembre 20210

Liquidazione del patrimonio L. n.3/2012 e casa coniugale

 

Lo Studio Legale Riccardi ottiene – in danno di un debitore persona fisica ammessa ad una procedura di liquidazione del patrimonio ex L.n.3/2012 – un importante provvedimento di revoca della sospensione della vendita dell’abitazione principale del debitore.

Nella fattispecie di cui ci si è occupati il debitore, dopo essere stato ammesso alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio, chiedeva al G.D. di sospendere la vendita della propria abitazione, poichè nell’avviso di vendita predisposto dal liquidatore non risultava indicato il vincolo di destinazione di casa familiare che, a suo dire, si era creato in seguito alla separazione giudiziale con il proprio coniuge.

Il Giudice Delegato, in prima battuta ed inaudita altera parte, accoglieva tale richiesta e disponeva sospendersi la vendita competitiva dell’immobile adibito ad abitazione principale da parte della debitrice onerando il liquidatore di indicare nell’avviso di vendita tale gravame.

Avverso tale provvedimento lo Studio Legale Riccardi proponeva reclamo deducendo:

(i) l’inesistenza di detto diritto di godimento minore perchè l’immobile era di proprietà esclusiva della debitrice, mentre detto diritto poteva essere fatto valere soltanto su beni altrui ovvero di terzi differenti dal debitore;

(ii) che in sede di separazione personale non si prevedeva in favore della debitrice alcuna esplicita attribuzione del diritto sancito dall’ex art. 155 quater c.c. ormai sostituito dall’art. 337 sexies c.c.;

(iii) che il diritto di assegnazione della casa familiare non poteva essere opposto al creditore ipotecario che aveva preventivamente iscritto il proprio gravame e ciò, sia in ragione del chiaro disposto normativo fissato dagli artt. 155 quater c.c. e 337 sexies c.c., sia in ragione del contenuto dell’art. 2812 co.1° c.c.;

(iv) in via subordinata l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1599 co.3° c.c..

Il Giudice Delegato, con il provvedimento che di seguito si riporta, in riforma del suo precedente provvedimento e ricorrendo al generale principio della “ragione più liquida” accoglieva il reclamo proposto dallo Studio Legale Riccardi disponendo che si procedesse a vendere l’immobile privo del suddetto gravame.

 

 

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