I NOSTRI SUCCESSIGiudizi pendenti innanzi a sezioni semplici e specializzate del medesimo ufficio: inammissibile la sospensione ex art. 295 c.p.c.

1 Marzo 20210

Il rapporto tra cause pendente innanzi a diverse sezioni del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza ma alla mera ripartizione degli affari interni

Nuovo successo dello Studio Legale Riccardi innanzi alla Suprema Corte di cassazione. Pendendo contemporaneamente, innanzi a sezione semplice e sezione specializzate imprese del medesimo ufficio, due giudizi legati da rapporti di identità o connessione, il Giudice del giudizio pregiudicato (pendente innanzi alla sezione semplice) disponeva la sospensione ex ‘art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della causa pregiudicante (pendente innanzi alla sezione specializzata).

Impugnata l’ordinanza di sospensione con regolamento necessario di competenza promosso dallo Studio Legale Riccardi, la Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4783/2021 ha ribadito il principio, oramai consolidato (per tutte: Cass. civ., ss.uu. n. 19882/2019), secondo cui “il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario”.

In forza di tale principio di diritto la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha disposto la prosecuzione del giudizio sospeso.

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